Anche un’ora di ritardo nel volo aereo dà al passeggero il diritto al risarcimento danni da richiedere presso un giudice di pace a sua scelta.
Stando alla sentenza del Giudice di Pace di Avellino, la sentenza n. 876 del 2015:
la Convenzione di Montreal ed il Regolamento CEE 889/2002, uniti al Codice del Consumo italiano, consentono al viaggiatore di instaurare il giudizio per ritardo aereo presso il giudice di pace che egli scelga di adire;
il Regolamento CEE 261/2004 e la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea poi, uniti al codice civile ed a quello della navigazione, impongono il risarcimento del danno al passeggero anche per una sola ora di ritardo del volo.
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