ristrutturazione edilizia e diversa distribuzione dei vani

non necessita del permesso di costruire l’intervento di ristrutturazione edilizia che comporta solamente una diversa distribuzione dei vani. Dunque, contrariamente all’assunto del giudice a quo, “è da escludersi che integri ‘aumento volumetrico’, il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestabile, salvo, beninteso il caso – non ricorrente nella specie – della realizzazione di ‘unità immobiliari’ autonome

cass.pen. sent. n. 37713 dell’1 ottobre 2012

Il giornale telematico non è stampa

…3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62.
3.4. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III sent. N. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. V n. 35511/2010 del 16/07/2010…
Cass.pen., sez. III, 13 giugno 2012, n. 23230

guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida

nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha una idoneità ed un’efficacia assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l’ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto “anche” alla guida del ciclomotore. Giova ricordare che recentemente è stata affermata da questa Corte l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, ivi incluso il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori…

Cass.pen., sez. IV, 13 agosto 2012, n. 32439

installazione di due silos metallici e di un impianto di frantumazione

L’installazione di due silos metallici e di un impianto di frantumazione richiedono il titolo concessorio così come le opere edili realizzate all’interno di una cava in cui si svolgono attività estrattive autorizzate necessitano del permesso di costruire, ove non precarie, anche se connesse al ciclo produttivo, configurandosi, in difetto, il reato di cui all’art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Si ha inoltre trasformazione del suolo anche nello scavo con dinamite del suolo medesimo in modo da arrecare modifiche permanenti.

Cass.pen., Sez. III, 13 giugno 2012, n. 23222

non è più necessaria l’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione

le Sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 10143 del 20 giugno 2012 hanno fornito una nuova interpretazione dell’articolo 82 dell’ordinamento forense (regio decreto n. 37 del 1934).
Per le Sezioni unite citate, infatti, non è più necessaria l’elezione di domicilio da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione. Come pure va accantonata la possibilità alternativa di elezione fittizia dello stesso domicilio nella cancelleria dell’ufficio interessato. Basta l’indicazione dell’indirizzo pec che oltretutto, rispetto alla notifica in cancelleria è più veloce e offre più garanzie all’avvocato destinatario.

sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio dei permessi per costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un mutamento territoriale

poichè l’art. 83 Dpr 380 del 2001 fa riferimento a tutte le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche la cui sicurezza possa, comunque, interessare la pubblica incolumità e poichè nella nozione di costruzione bisogna ricomprendere tutte le opere che alterino in modo stabile lo stato dei luoghi ancorché riconducibili a manufatti privi di volume interno utilizzabile; ne deriva che anche la sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio dei permessi per costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un mutamento territoriale

Cass.pen., Sez. III, 18 giugno 2012, n. 24086

CONTRIBUTO UNIFICATO (al 12 giugno 2012)

CONTRIBUTO UNIFICATO
(al 12 giugno 2012)

 

 

PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 Valore Importo del contributo
Processi di valore fino a €. 1.100,00 €. 37,00
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00 €. 85,00
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00 €. 206,00
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00 €. 450,00
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00 €. 660,00
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00 €. 1.056,00
Processi di valore superiore a €. 520.000.00 €. 1.466,00

 

I processi avanti il GIUDICE DI PACE seguono le tabelle ordinarie così come il Contributo ordinario riguarda i processi in materia di locazione, i processi in materia di comodato, i processi in materia di occupazione senza titolo, i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali

 

VALORE INDETERMINABILE

 Procedimento Importo del contributo
Per i processi di valore indeterminabile €. 450,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace €. 206,00

 

CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 Valore Riduzione del contributo
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:

Procedimento d’ingiunzione

Procedimento per la convalida di sfratto

Procedimento cautelare

Provvedimenti possessori

50%
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 50%
Giudizio di sfratto per morosità 50%
Giudizio di sfratto per finita locazione 50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento 50%
Procedimento sommario di cognizione 50%
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 50%
 

 

PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

 Procedimento Importo del contributo
Separazione consensuale (711 c.p.c.) €. 37,00
Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970) €. 37,00
Procedimento di divorzio

(scioglimento matrimonio

cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)

€. 85,00
Separazione giudiziale €. 85,00

 

 

ALTRI PROCEDIMENTI

 Procedimento Importo del contributo
Procedimenti di volontaria giurisdizione €. 85,00
Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss €. 37,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5) €. 85,00

Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50)

Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione CU ordinario
Opposizione ad ordinanza – ingiunzione C.U. ordinario

oltre a spese forfetizzate secondo l\\’importo di cui all\\’art. 30 D.P.R. 115/2002

Processi dinanzi alla Corte di Cassazione C.U. ordinario oltre ad un importo pari all\\’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari

 

 

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

 Procedimento  Importo del contributo
Processi di esecuzione per consegna o rilascio €. 121,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00 €. 37,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00 €. 121,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare €. 121,00
Processi di esecuzione immobiliare €. 242,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi €. 146,00

 

 

PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE

 Procedimento Importo del contributo
Insinuazione tempestiva al passivo Esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura €. 740,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura CU ridotto della metà
Istanza di fallimento €. 85,00

 

 

PROCEDIMENTI ESENTI

 Procedimento  Importo del contributo
Procedimenti di rettificazione di stato civile Esente
Processi in materia tavolare Esente
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:

Procedimenti di assenza e morte presunta

Procedimenti di assenza e morte presunta

Esente
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa Esente
Processi di cui all\\’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all\\’art. 9 comma 1-bis TU 115/02

Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

 

 

PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

 Procedimento  Importo del contributo
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie

(Per i decreti ingiuntivi l\\’importo è ridotto della metà)

€. 37,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro Esente
Giudizio di Cassazione CU ordinario

 

 

PROCEDIMENTI DI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO

 Procedimento   Importo del contributo
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi €. 300,00
Ricorsi avverso il silenzio €. 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato €. 300,00
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ESENTE
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato €. 1.500,00
Ricorsi relativi ai i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 ss del D.Lgs n. 104/2010 (art. 119 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 104/2010 €. 4.000,00
Ricorsi concernenti i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (art. 119 co. 1 lett. b) del D.Lgs n. 104/2010) €. 4.000,00
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica €. 600,00
Altri ricorsi €. 600,00

 

 

RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

 Valore  Importo del contributo
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28 €. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00 €. 60,00
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00 €. 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00 €. 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00 €. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00 €. 1.500,00

IMPRESA

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)

 

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.

art. 186 non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente

…nel nostro ordinamento vige il “principio di legalità” secondo il quale l’esercizio del potere pubblico deve essere fondato sulla legge. Tale principio mira a preservare i cittadini dal pericolo di arbitri. Con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui al terzo comma dell’art. 186, la disposizione non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Né può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l’accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge. La fondatezza di tale assunto è rinvenibile nelle norme del codice di procedura penale che, nel prevedere ipotesi di accompagnamento coattivo, non solo le tipizzano, ma ne prevedono specifici presupposti e modalità di attuazione: art. 132 (accompagnamento coattivo dell’imputato); art. 133 (accompagnamento coattivo di altre persone); art. 349, c. 4, (accompagnamento per identificazione); art. 376 (accompagnamento coattivo per procedere ad interrogatorio o confronto); art. 399 (accompagnamento coattivo in sede di incidente probatorio); art. 490 (accompagnamento coattivo dell’imputato in dibattimento). Ne consegue da quanto detto, che essendo stato intimato al B., da parte dei Carabinieri, un accompagnamento presso un distaccamento della Polizia Stradale sito ad una rilevante distanza del luogo del fatto, con conseguente sensibile limitazione della libertà del predetto B.; il suo rifiuto all’adempimento di un obbligo non dettato dall’invocato combinato disposto dei commi settimo e terzo dell’art. 186, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni…

Cass.pen., sez. IV, 31 maggio 2012, n. 21192

escluso il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento Rai

è escluso il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento Rai, qualificato come imposta destinata alla realizzazione di un aiuto di Stato esistente e, dunque, del tutto legittimo, attesa la decisione della Commissione Europea del 20 aprile 2005 n. E 9/2005…
Cass.civ., sez. I, 26 marzo 2012, n. 4776

esercizio dell’accesso

Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 690
…Com’è noto, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 e ss della legge n.241 del 1990 la richiesta di esercizio dell’accesso può avere ad oggetto i documenti amministrativi formati e detenuti da un soggetto della pubblica amministrazione e presuppone nel richiedente un situazione giuridicamente rilevante ad ottenere l’ostensione di detti documenti.
Secondo un più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, la situazione sottesa alla domanda di accesso si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela le quante volte la conoscenza degli atti oggetto della formulata richiesta, fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso, è strumentale all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque si rivela rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita ( ex plurimis, Cons. Stato Sez. VI 27 ottobre 2006 n.6440 ).
Sotto l’aspetto testè illustrato la richiesta di accesso del *** si rivela senz’altro ammissibile, insorgendo la legittimazione del medesimo dall’essere proprietario dell’unità immobiliare sovrastante quella in cui è stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso da garage ad ufficio, lì dove dai titoli di assentimento potrebbe derivare una lesione alle posizioni giuridiche soggettive vantate dall’originario ricorrente.
Quanto poi alla questione qui specificatamente sollevata, quella relativa ad una pretesa inesistenza del certificato di agibilità, la richiesta di accesso in via amministrativa del *** e la successiva actio ad exibendum da lui attivata si appalesano ammissibili oltrechè fondate nel merito ( come correttamente statuito dal primo giudice ).
Invero, relativamente all’oggetto della domanda di accesso, occorre far presente che lo scopo della richiesta presuppone in colui che la produce un situazione di ignoranza nel senso che è normale che il richiedente non sa se detto documento esista o meno.
D’altra parte una richiesta fatta in condizioni di ignoranza non può qualificarsi come “impossibile” dal momento che essa è ancorata comunque a dati normativi certi ed inequivocabili che a monte contemplano la presenza di un siffatto documento abilitativo.
In particolare, avuto riguardo alla fattispecie all’esame, l’istanza del *** muove dal presupposto che il documento richiesto è espressamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative recate dal Testo Unico sull’edilizia di cui al DPR. n.380 del 6 giugno 2001 ( ma anche dalla normativa previgente al t.u.) che assoggetta a tale certificazione ogni organismo edilizio destinato ad u utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo nelle strutture edilizie autorizzate, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico ( art.24 , 1 comma del citato DPR )…

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