omissione di atti di ufficio e accesso ai documenti amministrativi

Ricorda il collegio che in tema di omissione di atti di ufficio, con particolare riferimento alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 25, dalla lettura dell’art. 328 c.p., comma 2, si ricava che la facoltà  di interpello del privato, cui corrisponde un dovere di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto, che abbia interesse al compimento dell’atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della pubblica amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo ad una situazione soggettiva, sulla quale il provvedimento è destinato direttamente ad incidere
Cass. pen., sez. VI, 15 giugno 2011, n. 24022.

post 2011

garante e banche

In assenza di una normativa che obblighi le banche a tracciare tutte le operazioni l’Autorità ha ritenuto di prescrivere agli istituti bancari l’adozione di rigorose misure. Ogni operazione di accesso ai dati dei clienti (sia che comporti movimentazione di denaro o sia di semplice consultazione), effettuata da qualunque figura all’interno della banca, dovrà essere tracciata attraverso una serie di elementi: il codice identificativo del dipendente; la data e l’ora di esecuzione; il codice della postazione di lavoro utilizzata; il codice del cliente ed il tipo di rapporto contrattuale “consultato” (numero del conto corrente, fido, mutuo, deposito titoli). In questo modo la banca saprà sempre chi e quando ha avuto accesso ad un determinato conto corrente o ha effettuato operazioni. I file di log di tracciamento delle operazioni, comprese quelle di semplice consultazione, dovranno essere conservati per un periodo di almeno 24 mesi. Le banche, inoltre, dovranno prevedere l’attivazione di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio (es. consultazioni massive, accessi ripetuti su uno stesso nominativo). Almeno una volta l’anno la gestione dei dati bancari dovrà essere oggetto di un’attività di controllo interno da parte degli istituti, per verificare la rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa vigente. Il controllo, adeguatamente documentato, dovrà essere eseguito da personale diverso da quello che ha accesso ai dati dei clienti. E verifiche sulla legittimità e liceità degli accessi, sull’integrità dei dati e delle procedure informatiche dovranno essere effettuate anche a posteriori, sia a campione sia a seguito di allarme. Alle banche è stato infine raccomandato di comunicare al cliente eventuali accessi non autorizzati al proprio conto e di rendere note al Garante eventuali violazioni di particolare rilevanza (per quantità, qualità dei dati, numero dei clienti).

Roma, 13 giugno 2011

se ne parla anche su

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1817182

e

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gli atti unilaterali con i quali un ente pubblico delibera di costituire una società

il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 3 giugno 2011, n. 10 ,sancisce che gli atti unilaterali con i quali un ente pubblico delibera di costituire una società (o di parteciparvi o di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima) sono soggetti alla giurisdizione amministrativa. Detti atti prodromici devono essere tenuti (sul piano logico, cronologico e giuridico) nettamente distinti dai successivi atti negoziali, sempre imputabili all’ente pubblico, con cui l’ente, spendendo la sua capacità di diritto privato, pone in essere un atto societario (costituzione di una società, acquisto o vendita di quote societarie, modifica o scioglimento di una società).

post 2011

condono previsto dall’art. 9 bis della legge 289/2002 e pagamento rate

nello stabilire se il “condono” previsto dall’art. 9 bis della legge 289/2002 sia da ritenere valido anche nel caso in cui sia stata versata la prima rata, ma non le successive, oppure se tale circostanza comporti il suo mancato perfezionamento e la conseguente decadenza da ogni beneficio per il contribuente, la Commissione Tributaria Regione Puglia (Bari Lecce Sez. XXII) in data 5 maggio 2011, n. 97, ha stabilito che se, in mancanza di normativa specifica, si può fare riferimento per analogia ai principi generali ispiratori della legge, non vi è dubbio che dal momento che tali principi generali prevedono il perfezionamento del rapporto con il versamento della sola prima rata, ne deve conseguire che, anche nel caso previsto e disciplinato dall’art. 9 bis di cui si tratta, la condizione sufficiente perché la definizione dei versamenti omessi o ritardati possa considerarsi efficace e quella del versamento della sola prima rata, fermo restando il diritto dell’A.E. di pretendere il versamento di quanto dovuto e non versato a titolo di rate successive, con l’applicazione delle correlate e previste sanzioni ed interessi.

autorizzazione paesaggistica

In materia di autorizzazione paesaggistica il Comune deve motivare adeguatamente la compatibilità  con il vincolo paesaggistico dell’opera assentita, sussistendo, in caso contrario, illegittimità  per carenza di motivazione o di istruttoria.
L’autorità  statale, che individui tale vizio deve nel proprio provvedimento motivare la non compatibilità  degli interventi programmati rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo, per evitare che il proprio atto sia a sua volta illegittimo.
Cons. Stato Sez. VI, 23/05/2011, n. 3037

post 2011

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000 non è limitato agli atti intesi come “documento amministrativo” ma a tutte le ulteriori “notizie” e “informazioni” in possesso degli uffici, purchè utile all’espletamento del mandato, e ciò anche per permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l’efficacia dell’operato della P.A., e per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e promuovere, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, cfr. T.A.R. Piemonte/Torino, zez. I, 27 maggio 2011, n. 56

termine prescrizionale al procedimento amministrativo di prestazioni previdenziali

rimessa alle sezioni unite la questione relativa alla computabilità  nel termine prescrizionale del periodo di tempo relativo al procedimento amministrativo in materia di prestazioni previdenziali ovvero alla applicabilità della previsione sospensiva di cui all’art. 97 del rdl n. 1827 del 1935, conv. in legge n. 1155 del 1936, v. Cass., sez. lav., ord. n. 5894 dell’11 marzo 2011

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