Il pornorevenge è reato – art. 612-ter c.p. – 2019

Il 17 luglio 2019 è stato approvato in via definitiva il ddl n. 1200 denominato sulla stampa “codice rosso”

Introdotto tra l’altro l’art 612-ter c.p.:

Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

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BULLISMO E CYBERBULLISMO: pluririlevanza giuridica ed in particolare pluririlevanza penale

BULLISMO E CYBERBULLISMO:

pluririlevanza giuridica ed in particolare pluririlevanza penale

(a cura di  De Stefano & Iacobacci)

Trattasi di comportamenti di SOPRAFFAZIONE verso i più deboli, tra i due fenomeni cambia, in sostanza, il LUOGO che è anche MEZZO, ed in alcuni casi la condotta.

Nel secondo si utilizzano gli strumenti tecnologici, possiamo dire che si passa dalla strada alla piazza virtuale.

Caratteristiche comuni:

SOPRAFFAZIONE

OFFESA (o meglio le offese)

VIOLENZA

PERSISTENZA E REITERAZIONE delle condotte

DISPARITÀ DI POSIZIONE VITTIMA/OFFESA

Fenomeni forti in giovane età, oggetto di legge del 2017, con coinvolgimento della scuola quale primo presidio al problema. Leggi tutto “BULLISMO E CYBERBULLISMO: pluririlevanza giuridica ed in particolare pluririlevanza penale”

Avvocato specializzato in diritto penale militare ad Avellino

Avvocato specializzato in diritto penale militare

L’avvocato Danilo Iacobacci, quale penalista, si occupa anche dei reati militari disciplinati dal codice penale militare di pace e di guerra ed assiste i propri clienti anche con riferimento alla fase processuale prevista dal codice di procedura penale militare presso tutte le sedi di Tribunali Militari e Corte di Appello Militare, sino alla Corte di Cassazione.

In particolare, allo stato, gli Uffici della Magistratura Militare in vigore sono i seguenti:

Corte di Cassazione

Procura Generale Militare presso la Corte di Cassazione

Corte Militare di Appello

Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello

Tribunale Militare di Sorveglianza

Tribunale Militare di Verona

Procura Militare di Verona

Tribunale Militare di Roma

Procura Militare di Roma

Tribunale Militare di Napoli

Procura Militare di Napoli
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Avvocato DASPO Avellino

Il Daspo è il Divieto di Accedere alle manifestazioni Sportive, e può anche essere accompagnato dall’obbligo di presentazione alla PG in contemporaneità alle partite vietate.

Viene notificato al destinatario, e quando è accompagnato dall’obbligo di presentazione alla Polizia è comunicato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente. In tale ultimo caso, entro 48 ore dalla notifica dev’essere convalidato (o meno) dal Giudice per le Indagini Preliminari per la parte attenente la firma.

La richiesta di revoca o di modifica va fatta al il Giudice per le indagini preliminari già investito della convalida del provvedimento medesimo nei casi in cui il provvedimento del Questore riguardi sia il divieto di accesso che l’obbligo di presentazione alla PG; nel caso in cui vi sia il solo DASPO, senza altro obbligo, è possibile proporre ricorso al Prefetto, al TAR, al Capo dello Stato, o istanza di revoca al Questore medesimo.

Per assistenza legale o consulenza in materia di DASPO, contatta l’Avvocato Danilo Iacobacci.

Avvocati Esperti in Diritto Sportivo ad Avellino – Diritto dello Sport

Gli avvocati De Stefano & Iacobacci del foro di Avellino forniscono, su tutto il territorio nazionale, assistenza legale specializzata nelle tematiche inerenti il C.O.N.I. e le Federazioni sportive.

Assistenza e consulenza legale sono altresì prestate con riferimento ai contratti inerenti sponsorizzazioni ed immagine, ed al merchandising sportivo in generale.

Con particolare attenzione viene, altresì, fornita consulenza specializzata nella contrattualistica di lavoro dell’atleta professionista e dell’atleta dilettante, nonché riguardo i diritti televisivi.

Assistenza e consulenza legale sono estese alla responsabilità sportiva ed all’illecito sportivo, nonché alle responsabilità dell’atleta, sia riguardo gli sport a contatto necessario che eventuale, nonché per gli sport pericolosi e non.

Materie trattate dallo studio, afferenti alle questioni sportive, sono pure quelle aventi riguardo alle responsabilità conseguenti l’organizzatore di eventi sportivi la gestione di impianti sportivi; nonché le responsabilità di allenatori, medici sportivi ed arbitri di gara.

La materia del diritto sportivo trattata da De Stefano & Iacobacci Avvocati è quindi completa e complessa, e inerisce nel complesso tutte le categorie del c.d. diritto dello sportgiustizia tecnica, giustizia disciplinare, giustizia economica, giustizia amministrativa.

Dal lato dei tifosi, l’avv. Iacobacci in particolare, si occupa delle questioni inerenti il DASPO.

 

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La truffa online si verifica nel luogo in cui il truffato fa partire il pagamento

La truffa online si verifica nel luogo in cui il truffato fa partire il pagamento: questa la tesi della Cassazione sentenza 3329/2017, secondo la quale il luogo di consumazione nelle truffe on line è quello ove viene effettuata la ricarica ad opera della persona offesa.

Si parlava di ricarica Postepay.

Per la Cassazione tale modalità di pagamento si sostanzia nella creazione di una provvista che il beneficiario potrà utilizzare a suo piacimento mediante uno strumento di pagamento (solitamente una carta di credito di tipo ricaricabile tipo postepay) e sulla circostanza, del tutto peculiare di tale forma di pagamento, consistente nel fatto che, nel caso di pagamento effettuato tramite ricarica, la spoliazione della persona offesa è immediata ed irrevocabile e l’accredito della provvista in favore del soggetto agente è pressoché contestuale alla deminutio patrimonii del soggetto passivo.

Quindi nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “Postepay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del profitto da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva diminuzione patrimoniale in danno della vittima.

Se sei rimasto vittima di reati informatici e necessiti di consulenza legale o assistenza in processi nei tribunali di Avellino o Benevento, puoi contattarci

La colpa medica secondo le Sezioni Unite che interpretano Gelli-Bianco

All’udienza del 21.12.2017 Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (in attesa di motivazione) hanno delineato la c.d. colpa medica secondo le interpretando la legge Gelli-Bianco.

L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia:

1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;

2) nell’ipotesi di errore rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;

c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico, in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico.

Se necessiti di un parere in materia di colpa medica o se sei coinvolto in un processo penale in particolare nei Tribunali di Avellino o Benevento puoi chiederci un parere

La nuova disciplina delle intercettazioni 2018

Il 29/12/2017 il Consiglio dei Ministri ha varato il Decreto legislativo che riforma la disciplina delle intercettazioni, il n. 216/2017, titolato appunto Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere a) , b) , c) , d) ed e) , della legge 23 giugno 2017, n. 103.

Puoi leggerlo qui

Puoi consultare la relazione illustrativa sul sito della camera a questo link

Avvocato esperto per modifica del sesso e del nome | Avvocato specializzato Fabiola De Stefano

Avvocato esperto per modifica del sesso e del nome | Avvocato specializzato Fabiola De Stefano
L’Avvocato Fabiola De Stefano è tra i più noti legali in Italia per i procedimenti che riguardano il mutamento del sesso ed il mutamento anagrafico del nome a prescindere dall’intervento chirurgico.

De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale si occupa da tempo in tutta Italia di incardinare procedimenti per la modifica del sesso o del nome; al fine di modificare in sede giudiziale il sesso e il nome per chi abbia interesse o necessità di farlo.

Presupposto del diritto è la legge 164 del 1982 che poggia sulla circostanza del cambiamento dei caratteri sessuali della persona interessata.

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Il Tribunale autorizza l’intervento chirurgico quando l’operazione serve allo stabile equilibrio psicofisico ma non è obbligatorio intervenire chirurgicamente. E’ infatti possibile avviare il percorso di modifica anagrafica del nome e del sesso anche a prescindere dalla operazione chirurgica.

La Cassazione ha recentemente ribadito che non v’è nessuna preclusione temporale per avviare il percorso sia in termini burocratici che anatomici.

De Stefano & Iacobacci Avvocati è lo studio legale che ha generato le pionieristiche sentenze del Tribunale di Avellino in materia, clicca qui o qui o qui

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