La salute prevale sulla detenzione, lo afferma la Cassazione accogliendo il ricorso del penalista Iacobacci

La salute prevale sulla detenzione: lo afferma la Cassazione accogliendo il ricorso del penalista Iacobacci in favore di un detenuto che nel frattempo il penalista era riuscito già a portare a casa con un ulteriore procedimento di riesame.

La sentenza della Cassazione – che accoglie il ricorso – è Cassazione Penale, Sez. 3, sentenza n. 4782/2021

Avvocato Esperto in Ricongiungimenti familiari militari e coniuge del militare

Nell’ambito del Diritto Militare l’Avv. Danilo Iacobacci è particolarmente attento alla tematica dei Ricongiungimenti familiari dei militari e del coniuge del militare.

L’assistenza e la consulenza legale sono prestate riguardo al Ricongiungimento familiare del pubblico dipendente coniugato o convivente, con prole di età pari od inferiore a tre anni, al fine di ottenere il trasferimento temporaneamente nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore lavora, e più in generale per far ottenere al coniuge convivente del personale militare che sia impiegato in una amministrazione statale di essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.

Oggetto di tutela sono vieppiù le situazioni nelle quali  l’U./SU./Grd. e Mil. di Truppa, in qualità di coniuge convivente di un appartenente alle FF.AA. (compresa l’Arma dei CC, il Corpo della G.d.F. e le Forze di Polizia ad ordinamento civile) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e trasferito d’autorità, vuole presentare istanza di trasferimento presso la sede del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

Se hai bisogno di aiuto legale in materia contattaci pure o scrivici

Tutela legale del diritto di autore in internet e sul web in generale

De Stefano & Iacobacci come studio legale si occupa di ogni possibile forma di Tutela legale del diritto di autore in internet e sul web in generale.

Oggetto della tutela sono, a titolo di esempio: musica, mp3 e files in generali, testi ed accordi delle canzoni, opere cinematografiche, filmati, film, video, fotografie, foto artistiche, ritratti, testi, scritti, pubblicazioni ed articoli in generale, email, programmi informatici, software, codici, layout, etc..

La tutela e l’assistenza legale viene prestata presso ogni competente Autorità.

Ad esempio: in sede civile, commerciale, amministrativa e penale, incardinando ogni opportuna azione presso Agcom, Tribunale imprese, azioni risarcitorie innanzi al Tribunale ordinario e procedimenti penali presso le competenti Procure della Repubblica.

Se hai necessità di sottoporci un parere o affidarci un incarico in materia o nella materia del Diritto dell’informatica  scrivici

Consulente legale esperto in Concerie ed Industria conciaria

De Stefano & Iacobacci Avvocati sono esperti in consulenza ad industrie conciarie, in particolare si occupano di tutte le vicende amministrative, di diritto del lavoro e di diritto penale con specifico riferimento, tra l’altro, alla gestione dei rifiuti delle concerie e delle industrie conciarie ed agli illeciti ambientali in genere, nonché si occupano di tutto ciò che concerne la sicurezza sul lavoro e le omesse cautele in favore degli operai conciari.

L’esperienza è maturata in ragione della prossimità con il c.d. distretto campano del polo conciario, che è specializzato nella concia di pelli piccole, ovine e caprine, per abbigliamento, calzatura e pelletteria localizzate principalmente nella zona di Solofra (Avellino), Montoro e Serino, vicino ad Avellino, con alcune importanti presenze anche nei dintorni di Napoli (Arzano, Casandrino, Casoria).

Se necessiti di una consulenza legale in materia o di un appuntamento per discutere il tuo caso, contattaci

Avvocato Esperto in Diritto Condominiale

Avvocato Esperto in Diritto Condominiale ad Avellino

L’ Avv. Fabiola De Stefano è particolarmente esperta in diritto condominiale.

In particolare si occupa della fase contenziosa e precontenziosa, ma anche della fase stragiudiziale, delle seguenti tematiche condominiali:

CONDOMINIO IN GENERALE, definizione e natura giuridica;

PARTI COMUNI ex Art. 1117 c.c., Cosa sono le parti comuni, Il suolo, Le fondazioni, I muri maestri, Le facciate, I tetti, i lastrici solari e le terrazze a livello, I sottotetti, Le scale, portoni d’ingresso, pilastri e le travi portanti, vestiboli, gli anditi e i portici, cortili, Beni comuni necessari, Portineria e altri locali comuni, Opere e manufatti destinati all’uso comune, Gli ascensori, Il decoro architettonico, I balconi, le verande e le finestre, Chi paga le spese per la riparazione dei balconi, Diritti dei condomini sulle cose comuni e indivisibilità, Le innovazioni, Le aree destinate a parcheggio, Il posto auto in condominio;

RIPARTIZIONE DELLE SPESE, ripartizione delle spese in base all’accordo delle parti, criterio legale di ripartizione delle spese, tabelle millesimali, tabelle millesimali contrattuali, tabelle millesimali c.d. giudiziali, tabelle millesimali c.d. assembleari, approvazione delle tabelle millesimali e casi concreti, natura delle obbligazioni condominiali, fondo cassa (o fondo speciale), debiti contratti dal condominio;

ORGANI DEL CONDOMINIO, l’amministratore di condominio, revoca dell’amministratore di condominio, attribuzioni dell’amministratore di condominio e la natura del suo rapporto con il condominio, rappresentanza dell’amministratore, provvedimenti dell’amministratore, prorogatio dei poteri dell’amministratore, amministratore di condominio e la privacy, obbligo di formazione per gli amministratori di condominio, assemblea condominiale, consiglio dei condomini, ruolo del singolo condomino, condominio e la privacy, Telecamere in condominio;

CONDOMINIO ED AUTORITÀ’ GIUDIZIARIA, liti attive e passive, decreto ingiuntivo contro il condomino moroso, dissenso rispetto alle liti, impugnazione delle delibere condominiali, mediazione in condominio;

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, regolamento condominiale, procedura per l’approvazione del regolamento condominiale, revisione del regolamento condominiale, multa condominiale, etc.

Se hai dubbi, necessità di un parere legale, o devi iniziare un giudizio in materia di condominio contattala

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    Studio legale diritto commerciale e diritto societario ad Avellino

    Studio legale diritto commerciale e diritto societario ad Avellino

    De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale si occupa della materia del diritto commerciale ed in particolare del c.d. diritto societario sino ad arrivare, più in generale, delle vicende gestionali dell’impresa.

    Aiuta i propri clienti a creare una struttura societaria corretta e, laddove necessario, presta assistenza giudiziale per le vicende nascenti in corso di vita della impresa stessa, aiutando ad impugnare e ricorrere, in ogni sede, sia i soci che gli amministratori, ma anche i terzi danneggiati dall’impresa.

    Particolare assistenza e consulenza legale è prestata con riferimento alle operazioni su capitale sociale, partecipazioni sociali, fusione e scissione, nonché in materia di corporate governance.

    Infine, i propri clienti vengono costantemente seguiti ed aggiornati, anche con modalità telematiche e da remoto, in ogni momento anche su questioni inerenti la contrattualistica commerciale e le controversie conseguenti.

    Se hai necessità di un nostro aiuto od un parere, contattaci.

    studio legale esperto in Diritto Scolastico

    studio legale esperto in Diritto Scolastico

    Gli avvocati De Stefano & Iacobacci trattano tutti i casi giudiziari inerenti l’ordinamento scolastico italiano, con particolare attenzione alle normative specifiche del settore, gli interventi normativi e gli orientamenti recenti della giurisprudenza.

    Più in generale lo studio tutela tutti i diritti e le ragioni inerenti libertà di insegnamento e libertà scolastiche, il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, sussidiarietà e principio di autonomia delle istituzioni scolastiche.

    Ancora, oggetto di assistenza sono tutte le vicende ricollegabili a organizzazione amministrativa della Pubblica Istruzione, ordinamento scolastico nelle riforme legislative più recenti, sistema nazionale di istruzione, scuole statali e paritarie, le scuole private, organi collegiali della scuola e stato giuridico del dirigente scolastico e del personale docente.

    Se hai bisogno di una nostra consulenza, contattaci

    Avvocati esperti in Diritto e legislazione veterinaria

    Avvocati esperti in Diritto e legislazione veterinaria

    De Stefano & Iacobacci Avvocati come studio legale affronta in tutta Italia le vicende legate alle norme comunitarie e nazionali in materia di legislazione veterinaria e alimentare; il tutto con particolare riferimento alle norme inerenti compiti, funzioni, responsabilità ed affini, riguardo alla figura del medico veterinario.

    Analogamente trattate sono le vicende inerenti la bioetica e la sperimentazione animale, i controlli ufficiali, e la medicina veterinaria forense.

    Particolare interesse è dedicato all’applicazione delle sanzioni amministrative ed ai reati afferenti, nonché ai c.d. novel food ed alla correlazione con la legislazione sulla tutela dell’ambiente.

    Contattaci per un parere in materia

    LA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO ED IL RAPPORTO DI LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI

    LA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO ED IL RAPPORTO DI LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI.

    A cura dell’Avv. Fabiola De Stefano del foro di Avellino

     

    1.- IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA E LE SUE APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI.

    La legge 29 marzo 1985, n. 113 – recante “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti” – dopo aver previsto, agli artt. 1 e 2, le disposizioni che regolano l’iscrizione nell’albo professionale regionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico ad opera degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, all’art. 3 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati, il comma 2 dello stesso articolo impone che: “anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale di cui all’articolo 1 della presente legge“.

    L’art. 5 della legge in discorso – rubricato “denunce” – disciplina le comunicazioni da effettuarsi all’U.P.L.M.O. da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, oltre che dalla società che all’epoca gestiva l’esercizio telefonico, stabilendo quanto segue: “1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi. 2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a dame comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati. 3. La Società italiana per l’esercizio telefonico – SIP, entro sessanta giorni dall’installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l’operazione avvenuta e le caratteristiche dell’apparecchiatura telefonica. 4. La Società italiana per l’esercizio telefonico – SIP è tenuta a comunicare, all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo richieda, l’elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici che comportino (‘obbligo di assunzione.”

    L’art. 6, infine, per quanto qui interessa, regola le “modalità per il collocamento” imponendo ai datori di lavoro pubblici di assumere “per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione” (co. 4) e sancendo che “i centralinisti non vedenti hanno diritto all’assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio“.

     

    2.- LE CONSEGUENZE IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI ASSUNZIONE.

    Il comma 5 dello stesso articolo 6 stabilisce le conseguenze in caso di inottemperanza all’obbligo: “Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all’assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’obbligo, l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l’ufficio provinciale procede all’avviamento d’ufficio“.

    La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha già avuto modo di evidenziare (Sentenza n. 1335 del 2015, e sent. n. 15913 del 2004) come l’analisi del testo della legge n. 113 del 1985, “anche in virtù dello speciale richiamo contenuto nell’art. 1, terzo comma, della legge 12 marzo 1998, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili (“restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti”)”, dimostri che “per costoro l’apparato di protezione della loro invalidità si articola e si sviluppa con modalità affatto peculiari e sui generis per assicurare in concreto piena attuazione al loro diritto al lavoro. In particolare, in questo sottosistema, interno alla disciplina generale del collocamento obbligatorio, l’intervento pubblico non adempie solo ad una funzione sanzionatoria rispetto all’attività omissiva del privato, ma si manifesta attraverso una serie d’ingerenze autoritative che non si limitano al solo controllo e alle sanzioni per omissione di denuncia ed alle richieste d’avviamento (art. 11), ma interferisce immediatamente e direttamente sulla struttura imprenditoriale (artt. 3 e 6), istituendo una rete di controlli, anche incrociati (v., art. 5, terzo e quarto comma) e di supporti e verifiche (art. 8), che s’inseriscono a pieno titolo e sono compatibili con l’art. 41, secondo comma, Cost., posto che si coniugano con l’utilità sociale, come rettamente intesa dal legislatore costituzionale, attento ai valori della libertà, anche dal bisogno, e della dignità umana dei concittadini marcati dalla sorte“.

    La Cassazione da tali premesse ha tratto la conseguenza, in punto di principio di diritto, che “in caso di legittimo avviamento di centralinista non vedente, la cui assunzione sia indebitamente rifiutata dal destinatario dell’obbligo di assumerlo, il Giudice, se richiestone, deve applicare l’art. 2932, cod. civ., rendendo fra le parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto non concluso, trattandosi di fattispecie possibile non esclusa dal titolo, essendo, infatti, prestabiliti dalla legge n. 113 del 29 marzo 1985, in tema di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato, ivi compresa l’indennità legale di mansione, assumendo carattere residuale il risarcimento economico (art. 1223 e ss, cod. civ.) destinato ad assicurare l’integrale soddisfazione del diritto del centralinista, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore di lavoro” (in conformità v., da ultimo, Cass. n. 12131 del 2011).

     

    3.- L’ONERE DELLA PROVA DEL CENTRALINO

    Non è dunque il lavoratore privo della vista che ha l’onere di provare la sussistenza presso il destinatario dell’atto di un centralino dalle caratteristiche delineate dall’art. 3, co. 1, della legge n. 113 del 1985, con acquisizione di fonti di prova estranee alla sua immediata disponibilità.

    E’ invece sufficiente che egli deduca e provi l’iscrizione nell’albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista nonché l’atto di avviamento al lavoro.

    Similmente alle controversie in cui il lavoratore avviato al lavoro convenga, per l’accertamento del suo diritto soggettivo all’assunzione, il datore di lavoro destinatario dell’atto amministrativo di avviamento, sarà questi a dover contestare la legittimità dell’atto, deducendo specifiche circostanze che escludano l’insorgenza dell’obbligo di assunzione individuato dall’ufficio di Collocamento Mirato, fornendone la relativa prova; in tal caso è devoluto al giudice ordinario il sindacato incidentale della suddetta legittimità, con il conseguente potere di disapplicazione (cfr. Cass. n. 12968 del 2010; Cass. n. 3089 del 2004; Cass. n. 15315 del 2001; Cass. n. 9658 del 1998; Cass. n. 10072 del 1994, e cfr. da ultima la citata e nota Cass civ., sez. Lavoro, n. 1335 del 2015).

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    Non è truffa militare dissimulare il proprio stato di salute

    Non è truffa militare dissimulare il proprio stato di salute per partire in missione all’estero.

    Questo è riuscito a provare l’Avvocato Danilo Iacobacci innanzi al Tribunale Militare di Napoli, facendo assolvere il proprio assistito.

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