Circondario del Tribunale di Avellino – Foro di Avellino

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno studio legale in centro città ad Avellino e si trova nella centralissima via Santissima Trinità al n. 36.

Il Circondario del Tribunale di Avellino comprende i seguenti comuni:

Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Atripalda, Avella, Avellino, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Cassano Irpino, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Cervinara, Cesinali, Chiusano di San Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Forino, Frigento, Gesualdo, Grottolella, Guardia Lombardi, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Manocalzati, Marzano di Nola, Mercogliano, Montefalcione, Monteforte Irpino, Montefredane, Montella, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d’Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Quadrelle, Quindici, Rocca San Felice, Roccabascerana, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Potito Ultra, Santa Lucia di Serino, Santa Paolina, Sant’Andrea di Conza, Sant’Angelo a Scala, Sant’Angelo dei Lombardi, Santo Stefano del Sole, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Tufo, Villamaina, Volturara Irpina.

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Avvocato esperto in concessione dell’assegno di incollocabilità per militari, carabinieri e forze dell’ordine in generale

Lo studio De Stefano & Iacobacci si occupa di seguire i propri assistiti nel percorso che conduce alla concessione dell’assegno di incollocabilità in base all’art. 104 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e all’art. 12 della legge n. 9 del 26 gennaio 1980.

In particolare l’assistenza è prestata in sede stragiudiziale ed in sede giudiziale al fine di ottenere il beneficio in questione per militari, carabinieri e forze dell’ordine in generale.

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Avvocato esperto in Domanda di Aggravamento pensione invalidità civile e militare

Lo studio De Stefano & Iacobacci si occupa di seguire i propri assistiti nel percorso che conduce all’aumento dell’assegno pensionistico di invalidità a seguito di  Aggravamento della propria posizione / situazione.

In particolare l’assistenza è prestata in sede stragiudiziale ed in sede giudiziale al fine di ottenere, previ nuovi accertamenti sanitari, la declaratoria che le infermità non siano suscettibili di miglioramento, anche laddove già riconosciute dipendenti da causa di servizio, es i siano aggravate.

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Studio legale esperto in Richiesta di Ricalcolo della pensione militare ex art 54 comma 1 TU 1092/1973 e Rimborso degli arretrati maturati oltre accessori di legge

De Stefano & Iacobacci Avvocati si occupa come studio legale, con proficui risultati per i propri assistiti pensionati militari, di avanzare richieste e giudizio per il Ricalcolo della pensione militare – ex art 54, comma 1, TU 1092/1973 – e per ottenere il Rimborso degli arretrati maturati oltre accessori di legge.

In particolare lo studio legale si occupa di avanzare richiesta di applicazione dell’aliquota di cui all’art. 54, in luogo di quella prevista dall’art. 44,  ed evitare la penalizzazione sulla pensione quale appartenente al personale militare (e quindi beneficiare dell’applicazione dell’aliquota più favorevole al 44% anziché al 35%), così da evitare un rateo pensionistico di importo inferiore rispetto a quello legittimamente dovuto evitando un notevole pregiudizio economico, ex art. 54 T.U. 1092/1973 rubricato “Misura del trattamento normale” che al comma 1 così dispone: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44% della base pensionabile..”.

Infatti,  l’art. 54 sopra richiamato veniva emanato prima dell’entrata in vigore della Riforma Dini ( Legge 335/1995) nella vigenza del sistema retributivo di calcolo pensionistico, e né la menzionata legge 335/1995, né i successivi interventi al sistema pensionistico, hanno mai modificato tale norma, ancora in vigore.

Sul punto ed in senso favorevole per i militari si è espressa più volte la Magistratura Contabile, nonché il Massimo Consesso della Magistratura contabile, vincolando l’Istituto previdenziale alla  immediata applicazione dell’art. 54 D.P.R. 1092/1973 anche nei riguardi della posizioni pensionistiche di chi si trova in una determinata situazione contributiva; posizioni che hanno visto riconosciute giudizialmente le loro pretese, con relativa applicazione delle disposizioni di cui al 1 comma dell’art 54 del TU 1092/1973 relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva, nonché il recupero di tutte le somme non corrisposte  oltre accessori di legge.

Se hai necessità di provvedere alla rideterminazione / riliquidazione del trattamento pensionistico con l’attribuzione della aliquota pensionabile nella percentuale del 44% per le anzianità retributive maturate oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e  maturandi, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento a riposo, contattaci

Consulente legale esperto in Concerie ed Industria conciaria

De Stefano & Iacobacci Avvocati sono esperti in consulenza ad industrie conciarie, in particolare si occupano di tutte le vicende amministrative, di diritto del lavoro e di diritto penale con specifico riferimento, tra l’altro, alla gestione dei rifiuti delle concerie e delle industrie conciarie ed agli illeciti ambientali in genere, nonché si occupano di tutto ciò che concerne la sicurezza sul lavoro e le omesse cautele in favore degli operai conciari.

L’esperienza è maturata in ragione della prossimità con il c.d. distretto campano del polo conciario, che è specializzato nella concia di pelli piccole, ovine e caprine, per abbigliamento, calzatura e pelletteria localizzate principalmente nella zona di Solofra (Avellino), Montoro e Serino, vicino ad Avellino, con alcune importanti presenze anche nei dintorni di Napoli (Arzano, Casandrino, Casoria).

Se necessiti di una consulenza legale in materia o di un appuntamento per discutere il tuo caso, contattaci

studio legale esperto in Diritto Scolastico

studio legale esperto in Diritto Scolastico

Gli avvocati De Stefano & Iacobacci trattano tutti i casi giudiziari inerenti l’ordinamento scolastico italiano, con particolare attenzione alle normative specifiche del settore, gli interventi normativi e gli orientamenti recenti della giurisprudenza.

Più in generale lo studio tutela tutti i diritti e le ragioni inerenti libertà di insegnamento e libertà scolastiche, il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, sussidiarietà e principio di autonomia delle istituzioni scolastiche.

Ancora, oggetto di assistenza sono tutte le vicende ricollegabili a organizzazione amministrativa della Pubblica Istruzione, ordinamento scolastico nelle riforme legislative più recenti, sistema nazionale di istruzione, scuole statali e paritarie, le scuole private, organi collegiali della scuola e stato giuridico del dirigente scolastico e del personale docente.

Se hai bisogno di una nostra consulenza, contattaci

LA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO ED IL RAPPORTO DI LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI

LA DISCIPLINA DEL COLLOCAMENTO AL LAVORO ED IL RAPPORTO DI LAVORO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI.

A cura dell’Avv. Fabiola De Stefano del foro di Avellino

 

1.- IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA E LE SUE APPLICAZIONI GIURISPRUDENZIALI.

La legge 29 marzo 1985, n. 113 – recante “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti” – dopo aver previsto, agli artt. 1 e 2, le disposizioni che regolano l’iscrizione nell’albo professionale regionale dei privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico ad opera degli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, all’art. 3 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati, il comma 2 dello stesso articolo impone che: “anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni, i datori di lavoro pubblici sono tenuti ad assumere, per ogni ufficio, sede o stabilimento dotati di centralino telefonico, un privo della vista iscritto all’albo professionale di cui all’articolo 1 della presente legge“.

L’art. 5 della legge in discorso – rubricato “denunce” – disciplina le comunicazioni da effettuarsi all’U.P.L.M.O. da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, oltre che dalla società che all’epoca gestiva l’esercizio telefonico, stabilendo quanto segue: “1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all’articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalità dei centralinisti telefonici privi della vista e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi. 2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a dame comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati. 3. La Società italiana per l’esercizio telefonico – SIP, entro sessanta giorni dall’installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l’obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l’operazione avvenuta e le caratteristiche dell’apparecchiatura telefonica. 4. La Società italiana per l’esercizio telefonico – SIP è tenuta a comunicare, all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che lo richieda, l’elenco dei datori di lavoro, presso i quali sono installati centralini telefonici che comportino (‘obbligo di assunzione.”

L’art. 6, infine, per quanto qui interessa, regola le “modalità per il collocamento” imponendo ai datori di lavoro pubblici di assumere “per concorso riservato ai soli non vedenti o con richiesta numerica presentata all’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione” (co. 4) e sancendo che “i centralinisti non vedenti hanno diritto all’assunzione se posseggono i requisiti richiesti per le assunzioni dagli ordinamenti delle amministrazioni ed enti interessati, salvo il limite di età ed il titolo di studio“.

 

2.- LE CONSEGUENZE IN CASO DI INOTTEMPERANZA ALL’OBBLIGO DI ASSUNZIONE.

Il comma 5 dello stesso articolo 6 stabilisce le conseguenze in caso di inottemperanza all’obbligo: “Qualora i datori di lavoro pubblici non abbiano provveduto all’assunzione entro sei mesi dalla data in cui sorge l’obbligo, l’ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione li invita a provvedere. Trascorso un mese l’ufficio provinciale procede all’avviamento d’ufficio“.

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha già avuto modo di evidenziare (Sentenza n. 1335 del 2015, e sent. n. 15913 del 2004) come l’analisi del testo della legge n. 113 del 1985, “anche in virtù dello speciale richiamo contenuto nell’art. 1, terzo comma, della legge 12 marzo 1998, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili (“restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti”)”, dimostri che “per costoro l’apparato di protezione della loro invalidità si articola e si sviluppa con modalità affatto peculiari e sui generis per assicurare in concreto piena attuazione al loro diritto al lavoro. In particolare, in questo sottosistema, interno alla disciplina generale del collocamento obbligatorio, l’intervento pubblico non adempie solo ad una funzione sanzionatoria rispetto all’attività omissiva del privato, ma si manifesta attraverso una serie d’ingerenze autoritative che non si limitano al solo controllo e alle sanzioni per omissione di denuncia ed alle richieste d’avviamento (art. 11), ma interferisce immediatamente e direttamente sulla struttura imprenditoriale (artt. 3 e 6), istituendo una rete di controlli, anche incrociati (v., art. 5, terzo e quarto comma) e di supporti e verifiche (art. 8), che s’inseriscono a pieno titolo e sono compatibili con l’art. 41, secondo comma, Cost., posto che si coniugano con l’utilità sociale, come rettamente intesa dal legislatore costituzionale, attento ai valori della libertà, anche dal bisogno, e della dignità umana dei concittadini marcati dalla sorte“.

La Cassazione da tali premesse ha tratto la conseguenza, in punto di principio di diritto, che “in caso di legittimo avviamento di centralinista non vedente, la cui assunzione sia indebitamente rifiutata dal destinatario dell’obbligo di assumerlo, il Giudice, se richiestone, deve applicare l’art. 2932, cod. civ., rendendo fra le parti sentenza che produca in forma specifica gli effetti del contratto non concluso, trattandosi di fattispecie possibile non esclusa dal titolo, essendo, infatti, prestabiliti dalla legge n. 113 del 29 marzo 1985, in tema di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, la qualifica, le mansioni e il trattamento economico e normativo del lavoratore avviato, ivi compresa l’indennità legale di mansione, assumendo carattere residuale il risarcimento economico (art. 1223 e ss, cod. civ.) destinato ad assicurare l’integrale soddisfazione del diritto del centralinista, indebitamente pretermesso dalla prestazione lavorativa per l’inadempimento del datore di lavoro” (in conformità v., da ultimo, Cass. n. 12131 del 2011).

 

3.- L’ONERE DELLA PROVA DEL CENTRALINO

Non è dunque il lavoratore privo della vista che ha l’onere di provare la sussistenza presso il destinatario dell’atto di un centralino dalle caratteristiche delineate dall’art. 3, co. 1, della legge n. 113 del 1985, con acquisizione di fonti di prova estranee alla sua immediata disponibilità.

E’ invece sufficiente che egli deduca e provi l’iscrizione nell’albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista nonché l’atto di avviamento al lavoro.

Similmente alle controversie in cui il lavoratore avviato al lavoro convenga, per l’accertamento del suo diritto soggettivo all’assunzione, il datore di lavoro destinatario dell’atto amministrativo di avviamento, sarà questi a dover contestare la legittimità dell’atto, deducendo specifiche circostanze che escludano l’insorgenza dell’obbligo di assunzione individuato dall’ufficio di Collocamento Mirato, fornendone la relativa prova; in tal caso è devoluto al giudice ordinario il sindacato incidentale della suddetta legittimità, con il conseguente potere di disapplicazione (cfr. Cass. n. 12968 del 2010; Cass. n. 3089 del 2004; Cass. n. 15315 del 2001; Cass. n. 9658 del 1998; Cass. n. 10072 del 1994, e cfr. da ultima la citata e nota Cass civ., sez. Lavoro, n. 1335 del 2015).

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o contatta direttamente l’Avv. Fabiola De Stefano

Penalista esperto in reati contro l’amministrazione della giustizia ad Avellino

Penalista esperto in reati contro l’amministrazione della giustizia ad Avellino

L’avvocato Danilo Iacobacci è un penalista esperto nella materia in ragione dell’elevato numero di procedimenti trattati con successo.

Segue i propri assistiti – siano essi indagati, imputati, persone offese, danneggiati o parti civiliin ogni fase del processo penale, dalle indagini preliminari, al dibattimento di primo grado e sino all’appello ed al ricorso per Cassazione.

Nei casi previsti dalla legge difende anche con gratuito patrocinio.

Per un preventivo o un appuntamento clicca qui

Per chiarimenti od informazioni scrivigli 

Riceve nel suo studio ad Avellino alla via SS Trinità n. 36.

 

Avvocato diritto Enologico e Vitivinicolo

Avvocato diritto Enologico e Vitivinicolo

avvocato diritto enologico vitivinicoloIl diritto enologico e vitivinicolo è disciplinato da leggi interne dello Stato Italiano e da fonti di diritto internazionale e comunitario.

De Stefano & Iacobacci Avvocati assiste i propri clienti, privati o aziende specializzate del settore, su ogni e qualsivoglia aspetto giuridico in materia vitivinicola: produzione, commercializzazione, protocolli,  etichette, etc.

L’assistenza legale è prestata in ogni stato e grado di giudizio innanzi all’Autorità Giudiziaria Italiana, ma si estende in fase stragiudiziale alla redazione di pareri, contratti e scritture di ogni tipo.

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Avvocato Esperto Diritto Alimentare

Avvocato Esperto Diritto Alimentare

De Stefano & Iacobacci Avvocati si occupano di legislazione alimentare, partendo dalla disciplina della Unione europea, e le norme del diritto comunitario che disciplinano la produzione e il commercio di alimenti, e con più specifico riguardo all’approfondimento del regolamento CE n. 178/2002 e alle norme che gli daranno attuazione.

Più in generale si trattano processi in tutti i Tribunali d’Italia inerenti la disciplina vigente in materia alimentare nel territorio nazionale, sino alla Cassazione e le Giurisdizioni Superiori dell’ordinamento italiano.

Viene quindi trattato il diritto alimentare, inteso come le norme di fonte nazionale, incluse quelle regionali, e di fonte europea e internazionale sulla produzione e il commercio di alimenti, risolvendo i principali problemi in cui incappano nel quotidiano imprese del settore e privati.

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