aggravante speciale delle più persone riunite

ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza di più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia; a ciò si giunge sia attravreso l’interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione/determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem, e sia il criterio logico/sistematico fondato sulla ratio dell’aggravante risiedente nel maggiore effetto intimidatorio della condotta con conseguente minorata possibilità di difesa della vittima.

Cass.pen., sez. Unite, 5 giugno 2012, n. 21837

testamento olografo

perché possa configurarsi come testamento olografo una scrittura privata, occorre prioritariamente accertare in essa la sussistenza della volontà del sottoscrittore di compiere non già un mero progetto, ma un concreto atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso…
cfr. Cass.civ. sez. II, 28 maggio 2012, n. 8490, per un caso in cui il marito de cuius aveva affermato che tutti i beni a lui intestati fossero di esclusiva proprietà della propria moglie

escluso il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento Rai

è escluso il diritto del contribuente di agire in giudizio per ottenere il rimborso del canone di abbonamento Rai, qualificato come imposta destinata alla realizzazione di un aiuto di Stato esistente e, dunque, del tutto legittimo, attesa la decisione della Commissione Europea del 20 aprile 2005 n. E 9/2005…
Cass.civ., sez. I, 26 marzo 2012, n. 4776

violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale

la violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario costituzionalmente garantiti (art. 2 e 30 Cost.), comporta la sussistenza di un illecito civile, trovando l’illecito endofamiliare sanzione non soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma anche nell’obbligo di risarcimento dei danni non patrimoniali, sancito dall’art. 2059 cod. civ. In particolare, il disinteresse dimostrato verso il figlio dal genitore naturale, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina un vulnus dalle conseguenze rimarchevoli ed ineliminabili a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano tutela nella Carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento. Né la pronuncia di riconoscimento della paternità naturale o la proposizione della relativa domanda costituiscono presupposti della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione, in quanto l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio sorge con la nascita del medesimo…

Cass.civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652

tentativo punibile e atti preparatori

ai fini del tentativo punibile, assumono rilevanza penale non solo gli atti esecutivi veri e propri del delitto pianificato, ma anche quegli atti che, pur essendo classificabili come atti preparatori, tuttavia, per le circostanze concrete (di luogo, di tempo, di mezzi, ecc.) fanno fondatamente ritenere che l’azione – considerata come l’insieme dei suddetti atti – abbia la rilevante probabilità di conseguire l’obiettivo programmato e che l’agente si trovi ormai ad un punto di non ritorno dall’imminente progettato delitto, e che il medesimo sarà commesso

Cass. pen., Sez. II,  2 aprile 2012, n. 12175

il Giudice di Pace di Avellino condanna Easyjet

l’evento eccezionale anche se scusante della responsabilità della convenuta per la cancellazione del volo non giustifica il suo comportamento tenuto nei confronti dei viaggiatori nelle ore successive alla cancellazione del volo. Infatti la convenuta non ha dato alcuna prova di aver prestato assistenza e dato informazioni nel lasso di tempo intercorrente tra la cancellazione del volo e l’ora fissata per il volo stesso, né successivamente….

…deve essere rilevato che la convenuta EasyJet, dopo la cancellazione del volo si è completamente disinteressata dei passeggeri e non ha dato nessuna assistenza agli stessi, né ha provveduto ad offrire le possibili alternative al volo cancellato, né ha rimborsato il biglietto per il volo nonostante la richiesta inviata alla stessa…

Giudice di Pace di Avellino, sent. 592/2012 del 21.3.2012

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http://www.irpiniareport.it/articolo/cronaca/3/il-giudice-di-pace-di-avellino-condanna-easyjet-dovra-risarcire-alcuni-turisti-irpini/6258

http://www.retesei.com/2012/41595.html

http://www.irpiniaoggi.it/index.php/cronaca-in-irpinia/2-cronaca/88030-niente-volo-per-eruzione-vulcano-islandese-risarciti-irpini.html

http://lunaset33.streamcaster.it/news/34479/niente-volo-per-eruzione-vulcano-islandese-risarciti-irpini

http://www.ottopagine.net/common/interna.aspx?id=27121

http://www.ilciriaco.it/attualita/news/?news=19796

http://www.corriereirpinia.it/default.php?id=7&art_id=21095

la responsabilità medica si estende alla fase post-operatoria

la responsabilità medica si estende alla fase post-operatoria, e ciò poichè il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dall’intervento operatorio; non foss’altro che per il fatto che le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’atto operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo equipe più che ad ogni altro sanitario
Cass.pen., Sez. V., 9 maggio 2012 n. 17222

L’esimente ricorre in caso di attività di parlamentare espletata fuori dal Parlamento soltanto se la critica sia connessa alla sua funzione

ad avviso della Cassazione “…L’esimente ricorre in caso di attività di parlamentare espletata fuori dal Parlamento soltanto se la critica sia connessa alla sua funzione, essendo sostanzialmente riproduttiva di un’opinione espressa in sede parlamentare e quindi legata da nesso funzionale con quest’ultima, dalla quale abbia finalità divulgativa…”, aveva errato quindi il Giudice pace di Viterbo che “…senza svolgere alcuna indagine al riguardo, preso atto della delibera della Camera favorevole all’applicazione dell’art. 68 Cost., si è limitato ad osservare che le opinioni espresse da Berlusconi su Di Pietro, nel corso di un comizio elettorale, erano, per ciò solo, espressione dell’esercizio della funzione parlamentare, trascurando che l’attività “extra moenia” del parlamentare, quale quella in questione, per essere coperta dall’esimente, deve riprodurre attività svolta in sede istituzionale…”; laddove tale verifica era invece “….necessaria in quanto da un lato l’opinione su Di Pietro era stata espressa da Berlusconi in un comizio elettorale, sede di per sé estranea all’esercizio delle funzioni parlamentari, dall’altro le espressioni utilizzate non riguardavano la figura di uomo politico dell’antagonista, ma attingevano la sua sfera personale e professionale…”; ed ancora “…l’articolo 3 della legge 140 del 2003 – che innova la disciplina applicativa dell’art. 68 della Costituzione – esplicita, ma non amplia, il contenuto della tutela accordata al parlamentare, limitata alle opinioni espresse o agli atti compiuti, che prestino un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio delle funzioni parlamentari, pur se svolte in forme non tipiche o “extra moenia”…”

Cass.pen., Sez. V, dep. 10 maggio 2012, n. 17700

procedimento dinanzi al Giudice di Pace e conciliazione

…Va, altresì, osservato che il procedimento dinanzi al Giudice di Pace già prevede sia la conciliazione in sede contenziosa in virtù dell’art. 320 comma I che e in sede non contenziosa (non prevista invece dinanzi al Tribunale) ai sensi dell’art. 322 c.p.c. e tale istituto preesistente al d.lgs. 28/2010, de quo vertitur, essendo stato introdotto sin dall’istituzione del giudice di Pace (L. 374/91).
Il predetto art. 322 c.p.c. detta al primo comma le modalità di presentazione della istanza, la quale può essere proposta anche verbalmente al giudice di Pace competente per territorio secondo le disposizioni della sezione III, capo I, titolo, I libro I mentre al comma 2 precisa che il processo verbale di conciliazione non contenziosa costituisce titolo esecutivo, a norma dell’art. 185, ultimo comma, se la controversia rientra nella competenza del giudice di Pace.
Dunque il d.lgs.28/10 non contiene alcun richiamo al giudice di Pace nè dispone espressamente l’abrogazione degli art. 320 e art. 322 c.p.c. ne deriva che in conformità a quanto affermato dalla Suprema Corte, nel procedimento dinanzi al giudice di Pace vanno applicate le disposizioni di cui al libro II, titolo II, dall’art.311 al 322 c.p.c..
Una diversa interpretazione non solo sarebbe in contrasto con il delineato quadro sistemico ma si rivelerebbe manifestamente illogica. Ed invero l’intento deflattivo che si è proposto il legislatore è stato assecondato proprio dall’istituto del giudice di pace che è nato (nomen omen) con lo scopo di favorire la conciliazione delle controversie che può avvenire nella fase giudiziale ex art. 320 c.p.c. ovvero in quella stragiudiziale azionabile ex art. 322 c.p.c. e pertanto sarebbe paradossale escludere dal processo conciliativo un istituto che è nato precipuamente per lo svolgimento di tale finalità.
Sotto altro profilo va, in ogni caso, rilevato che il mancato esperimento o conclusione della mediazione, laddove applicabile, non comporta l’improcedibilità della domanda ma ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 28/10 l’assegnazione da parte del Giudice di 15 giorni per la proposizione della istanza con la fissazione di una successiva udienza dopo la scadenza del termine previsto dall’ art. 6 del citato d.lgs...
Giudice di Pace di Napoli, Sez. II civile, sent. 23 marzo 2012

accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall’art. 615ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto che, pure essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l’ingresso al sistema

Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2011 (dep. 7 febbraio 2012), n. 4694

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