costituzionalmente illegittimo l’art. 275

è costituzionalmente illegittimo l’art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consente, nel caso sussistano elementi utili a dimostrare nel caso concreto l’adeguatezza di misure alternative alla custodia in carcere, che dette misure siano applicate con riguardo al delitto associazione per delinquere, quando finalizzato alla commissione dei reati di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

Corte cost., 3 maggio 2012, n.  110

obbligo di protezione del figlio di un genitore dalle violenze dell’altro

Il contenuto dell’obbligo di protezione del figlio di un genitore dalle violenze dell’altro, discendente dalla posizione di garanzia del genitore, risiede in tutti gli interventi concretamente idonei a far cessare l’attività delittuosa; e non coincide necessariamente con quello di denuncia del coniuge responsabile degli abusi sessuali, ma comprende ogni condotta comunque idonea ad impedire o far cessare la violenza, come, ad esempio, l’allontanamento del figlio vittima di violenza sessuale dall’abitazione familiare.
Cass. Pen., Sez. III, 17 gennaio 2012, n. 1369

esercizio dell’accesso

Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2012, n. 690
…Com’è noto, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 22 e ss della legge n.241 del 1990 la richiesta di esercizio dell’accesso può avere ad oggetto i documenti amministrativi formati e detenuti da un soggetto della pubblica amministrazione e presuppone nel richiedente un situazione giuridicamente rilevante ad ottenere l’ostensione di detti documenti.
Secondo un più che consolidato indirizzo giurisprudenziale, la situazione sottesa alla domanda di accesso si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela le quante volte la conoscenza degli atti oggetto della formulata richiesta, fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso, è strumentale all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque si rivela rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita ( ex plurimis, Cons. Stato Sez. VI 27 ottobre 2006 n.6440 ).
Sotto l’aspetto testè illustrato la richiesta di accesso del *** si rivela senz’altro ammissibile, insorgendo la legittimazione del medesimo dall’essere proprietario dell’unità immobiliare sovrastante quella in cui è stato autorizzato il cambio di destinazione d’uso da garage ad ufficio, lì dove dai titoli di assentimento potrebbe derivare una lesione alle posizioni giuridiche soggettive vantate dall’originario ricorrente.
Quanto poi alla questione qui specificatamente sollevata, quella relativa ad una pretesa inesistenza del certificato di agibilità, la richiesta di accesso in via amministrativa del *** e la successiva actio ad exibendum da lui attivata si appalesano ammissibili oltrechè fondate nel merito ( come correttamente statuito dal primo giudice ).
Invero, relativamente all’oggetto della domanda di accesso, occorre far presente che lo scopo della richiesta presuppone in colui che la produce un situazione di ignoranza nel senso che è normale che il richiedente non sa se detto documento esista o meno.
D’altra parte una richiesta fatta in condizioni di ignoranza non può qualificarsi come “impossibile” dal momento che essa è ancorata comunque a dati normativi certi ed inequivocabili che a monte contemplano la presenza di un siffatto documento abilitativo.
In particolare, avuto riguardo alla fattispecie all’esame, l’istanza del *** muove dal presupposto che il documento richiesto è espressamente previsto dalle vigenti disposizioni legislative recate dal Testo Unico sull’edilizia di cui al DPR. n.380 del 6 giugno 2001 ( ma anche dalla normativa previgente al t.u.) che assoggetta a tale certificazione ogni organismo edilizio destinato ad u utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo nelle strutture edilizie autorizzate, al fine di attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico ( art.24 , 1 comma del citato DPR )…

diritto alla pensione di vecchiaia

In tema di diritto alla pensione di vecchiaia, la deroga stabilita dall’art. 2, comma 3, lettera b), del d.lgs. n. 503 del 1992 a favore dei lavoratori subordinati che, in possesso di un’anzianità  assicurativa di almeno venticinque anni, siano stati occupati, per almeno dieci anni, per periodi inferiori all’intero anno solare (”di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare”) non è suscettibile di applicazione analogica, nè di interpretazione estensiva, e, pertanto, non opera a favore dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari che, a parità  delle altre condizioni richieste dalla norma, possano far valere una minore contribuzione per aver lavorato, per circa un decennio, per l’intero anno solare, ma con orario inferiore alle ventiquattro ore settimanali.

Cass.civ. sez. Lav., n. 3044/2012

danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635

il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635 bis cod. pen. deve ritenersi integrato anche quando la manomissione ed alterazione dello stato di un computer sono rimediabili soltanto attraverso un intervento recuperatorio postumo comunque non reintegrativo dell’originaria configurazione dell’ambiente di lavoro. In applicazione di tale principio la Casazione ha quindi ritenuto sussistente il reato nell’ipotesi in cui l’autore del medesimo aveva cancellato, mediante l’apposito comando e dunque senza determinare la definitiva rimozione dei dati, un rilevante numero di file, poi recuperati grazie all’intervento di un tecnico informatico specializzato.
Cass.pen., n. 8555/2012

rinuncia alla prescrizione del reato

è ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato, quando questa sia stata già dichiarata con sentenza, se l’imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell’impugnazione. cass.pen., n. 4946/2012

omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

riguardo al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai fini della non punibilità, di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale; ed il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali del predetto avviso.
Cass.pen., n. 1855/2012

viaggiatori a bordo della Costa Allegra hanno senza dubbio subito danni

da www.adnkronos.com apprendiamo che “è previsto intorno alle 5 di domani mattina, ora italiana, l’arrivo della nave Costa ‘Allegra’ a Mahè. Lo rende noto la Guardia Costiera, che informa che sta proseguendo la spola di elicotteri che portano sulla nave generi di prima necessità e che hanno consegnato un piccolo generatore di corrente, per le necessità più impellenti.Intanto una nave militare delle Seychelles sta per trasbordare i tecnici della Costa. Continuano le puntuali comunicazioni dell’equipaggio ai passeggeri, che stanno bene e sono sereni.Costa Crociere comunica in una nota che “la situazione a bordo è regolare, il tempo è buono e non ci sono novità rilevanti da segnalare. L’orario dell’arrivo della nave a Mahè l’1 marzo è soggetto a variazioni in funzione della velocità e delle condizioni meteo marine” “.
Tale episodio ci porta a riflettere sui diritti azionabili dai viaggiatori in sede giudiziale o stragiudiziale.

I viaggiatori a bordo della Costa Allegra hanno senza dubbio subito danni sia di tipo materiale  e sia di tipo morale.
Tra quelli della prima categoria annoveriamo, tra l’altro, il danno vacanza rovinata e quello derivante dalla prestazioni che, benché pagate, non sono state irrogate a causa dell’avaria della nave.
Tra i danni appartenenti alla seconda categoria annoveriamo senz’altro paure e stress collegati all’incendio, alla successiva avaria ed ai conseguenti disagi.
In primis ricordiamo che il contratto di trasporto marittimo è quello in cui la Compagnia si obbliga a trasportare il turista in luoghi predeterminati fornendogli anche accessori nel corso del viaggio (vitto, alloggio, etc.).
La disciplina della responsabilità della Costa la si ritrova – tra l’altro – nel Codice della navigazione agli articoli 408 a 418 (il codice civile subentra nei casi in cui mancasse in tutto od in parte la disciplina di un fenomeno nel diritto della navigazione, insomma ha funzione sussidiaria); normativa cui si somma quella del Codice del Turismo, art. 47: “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Nel caso in analisi ci sembrano risarcibili: danno da stress emotivo, perdita della vacanza quale perdita di chance e danno da vacanza rovinata quale pregiudizio materiale come lesione arrecata al bene vacanza.
Perciò a ciascun passeggero ci sembra spettare: il rimborso di quanto pagato per il viaggio non goduto, il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rientro  a casa e per tutte le altre spese vive sostenute a causa del sinistro ed eventuali danni alla salute patiti, nonché il danno da vacanza rovinata.

Quanto ai termini per azionare i propri diritti ci sembra che essi siano: 10 gg. ex Codice del Turismo; ma comunque si può esercitare il diritto di tutela entro 3 anni per ottenere il risarcimento per danni alla persona, e entro 1 anno per danni alle cose.

É vivamente consigliabile conservare documentazione e testimonianze probanti i fatti ed danni per i quali si agisce.

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dichiarazione di notevole interesse pubblico

…La dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante un’area “vasta” (qualificazione già contemplata, come visto, nella legge n. 1497 del 1939) non costituisce perciò espressione di una funzione di pianificazione; il provvedimento infatti, adottato nell’esercizio di un diverso e autonomo potere, non attiene alla detta funzione né la acquisisce per il fatto della integrazione nel piano, unico atto cui la funzione è invece attribuita allo scopo, ulteriore rispetto alle determinazioni singole, di coordinare l’interazione tra i vincoli di diverso tipo gravanti sul territorio qualificato come paesaggio in un quadro complessivo. Né la pianificazione risulta orientata al solo effetto della inibizione assoluta della edificabilità poiché il piano presuppone e analizza “lo sviluppo sostenibile delle aree interessate”, la presenza di “dinamiche di trasformazione del territorio” e reca prescrizioni e previsioni atte “alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio” compatibili (art. 143, comma 1, lettere h) e f); art. 135, comma 1, lett. d).
La dichiarazione di notevole interesse pubblico non può a sua volta dirsi viziata per illegittimità intrinseca a motivo del solo dato dell’ampiezza dell’area vincolata, in quanto considerato lesivo, di per sé, della tutela della proprietà privata; la sussistenza di vizi di legittimità di un siffatto provvedimento deve infatti, come per ogni altro, essere verificata specificamente quanto ai presupposti, ai contenuti nonché al corretto esercizio della discrezionalità, nel quadro della costante giurisprudenza della Corte costituzionale sul valore comunque primario che ha la tutela del paesaggio nella Costituzione pur nella correlazione degli ulteriori interessi tutelabili (Sentenza n. 367 del 2007, in cui sono richiamate le precedenti in materia)….
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 dicembre 2011, n. 7005

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