applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.

In sede di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., tutte le statuizioni non illegittime concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere poi rimesse in discussione dalle parti medesime con il ricorso per cassazione. Ne consegue che la parte che abbia prestato il proprio all’applicazione di un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure sotto il profilo del difetto o del vizio di motivazione, in quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione

Cass. pen., Sez. feriale, 4 agosto 2011, n. 30881

post 2011

omessa comparizione in udienza del querelato

cass.pen., sez.un., sentenza n. 27610 udienza del 25 maggio 2011 – depositata il 13 luglio 2011:

la omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza dell’avvenuta remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra mancanza di “ricusa” idonea per la pronuncia di estinzione del reato per tale causa

post 2011

caparra

Potendo la caparra essere costituita anche mediante consegna di assegno bancario, incorre in comportamento contrario a correttezza e buona fede il prenditore che, accettato l’assegno, non lo ponga all’incasso, con la conseguenza che insorgono a suo carico gli obblighi propri della caparra e, dunque, quello della restituzione del doppio nel caso di inadempienza all’obbligazione cui la caparra stessa si riferisce.

Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2011, n. 17127

post 2011

famiglia di fatto e assegno divorzile

In caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’instaurazione di una famiglia di fatto, quale rapporto stabile e duraturo di convivenza, attuato da uno degli ex coniugi, rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa convivenza matrimoniale e, in relazione ad essa, il presupposto per la riconoscibilità, a carico dell’altro coniuge, di un assegno divorzile, il diritto al quale entra così in uno stato di quiescenza, potendosene invero riproporre l’attualità per l’ipotesi di rottura della nuova convivenza tra i familiari di fatto.

Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2011, n. 17195

post 2011

Legge del 27 luglio 2011, n. 125, in G.U.n. 180 del 4 agosto 2011

Legge del  27 luglio 2011, n. 125, in G.U.n. 180 del 4 agosto 2011

Art. 1

1.  Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell’iscritto o del pensionato.

2.  I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Modifiche al codice penale apportate dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121

Modifiche al codice penale apportate dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121 in G.U. n. 177 dell’1 agosto 2011.

1.  Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  dopo l’articolo 727, è inserito il seguente:
«Art. 727-bis
(Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.»;
b)  dopo l’articolo 733, è inserito il seguente:
«Art. 733-bis
(Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3.000 euro.».

2.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 727-bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE e nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE.

3.  Ai fini dell’applicazione dell’articolo 733-bis del codice penale per “habitat all’interno di un sito protetto” si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE.

post 2011

abbandono di persona incapace

in tema di abbandono di persona incapace (articolo 591 Cp), l’elemento materiale del reato è costituito da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di custodia che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo anche potenziale per l’incolumità della persona, non essendo necessario che vi sia un pericolo effettivo

Cass.pen., 26 maggio-1 agosto 2011, n. 1406

post 2011

illegittimità costituzionale dell’art. 297 cpp

la Consulta 22/07/2011 n. 233 – dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 297, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui – con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi – non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l’imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all’adozione della seconda misura.

post 2011

sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica integra circolazione

ad avviso di Cass. civ., 13 luglio 2011 n. 15392
La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso

post 2011

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