aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti ex art. 80 dpr 309/90

l’aggravante dell’ingente quantità di stupefacenti ex art. 80 dpr 309/90 non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 volte il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice del merito, quando tale quantità sia superata
Cass. pen., Sez. Un., sent. 24 maggio 2012 (dep. 20 settembre 2012),rv. 36258/12

DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE

Tribunale Monocratico di Avellino, 4 giugno 2012, n. 778

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA – DELITTI CONTRO L’ASSISTENZA FAMILIARE – VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE – STATO DI BISOGNO DEL MINORE – PRESUNZIONE DEL BISOGNO – ASSOLUTA IMPOSSIBILITÀ DELL’OBBLIGATO – ONERE DELLA PROVA – SOSTENTAMENTO DA PARTE DI ALTRI CONGIUNTI – IRRILEVANZA.

 

Lo stato di bisogno dei figli minori è sempre presunto, ed il genitore che non ottempera al suo obbligo di assistenza morale e materiale nei loro confronti, pur avendo concreta capacità lavorativa, risulta responsabile penalmente ex art. 570 c.p.

La mancata corresponsione dell’assegno per il mantenimento del figlio minore stabilito in sede di separazione dei coniugi integra la fattispecie di cui all’art. 570 c.p. in base alla presunzione semplice che il minore sia incapace di produrre reddito proprio, presunzione suscettibile di essere superata solo se il minore disponga di redditi patrimoniali e sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa al cui svolgimento il bambino sia costretto e che, pertanto, costituisce prova dello stato di bisogno.

Solo l’assoluta impossibilità dell’obbligato di far fronte al sostentamento dei figli, commisurato alla sua capacità lavorativa, può esimerlo da responsabilità penale. Ma la prova di tale indigenza incolpevole deve fornirla direttamente l’obbligato.

La sostituzione di altri congiunti (nonni, etc.) nell’impegno di sostenere e mantenere il minore non può esimere l’obbligato dall’impegno impostogli, poiché tale sostituzione è, al contrario, conferma dello stato di bisogno cui far fronte.

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Il giornale telematico non è stampa

…3.1. Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività.
3.2. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria.
3.3. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62.
3.4. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale (vedi sulla materia de qua sez. III sent. N. 10535 del 11/12/2008, depositata il 10/03/2009; sez. V n. 35511/2010 del 16/07/2010…
Cass.pen., sez. III, 13 giugno 2012, n. 23230

L’ affidamento “in prova” in Comunità del detenuto tossicodipendente: una buona alternativa al carcere per colui che condannato in via definitiva voglia disintossicarsi.

L’ affidamento “in prova” in Comunità del detenuto tossicodipendente: una buona alternativa al carcere per colui che condannato in via definitiva voglia disintossicarsi.

a cura di studiolegaledesia.com – De Stefano & Iacobacci, avvocati esperti in misure alternative alla detenzione

1. Una buona idea.

Il Legislatore italiano ha (con una sorprendente sensibilità) previsto – nello stesso testo normativo in cui sanziona, tra l’altro, la detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti – anche la possibilità di evitare la carcerazione per colui il quale sia stato condannato con pena detentiva definitiva ma sia, in maniera certificata, un soggetto tossicodipendente.

Leggi tutto “L’ affidamento “in prova” in Comunità del detenuto tossicodipendente: una buona alternativa al carcere per colui che condannato in via definitiva voglia disintossicarsi.”

incompatibile all’esercizio della funzione di giudizio sul merito dell’accusa

la Corte cost. (21 giugno 2012, n. 153) ha reiterato il principio in forza del quale il giudice che si è pronunciato in una diversa fase processuale sulla libertà personale dell’imputato, formulando un apprezzamento prognostico (positivo o negativo) in ordine alla sua responsabilità (ancorché su base indiziaria e allo stato degli atti), diviene incompatibile all’esercizio della funzione di giudizio sul merito dell’accusa; rilevando altresì che tale principio può considerarsi ormai penetrato come paradigma “di sistema” nel vigente ordinamento processuale penale.
Quindi non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 del codice di procedura penale (in riferimento agli articoli 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione) nella parte in cui non prevede, quale causa di incompatibilità del giudice a celebrare il giudizio ordinario dibattimentale, determinata da atti compiuti nel procedimento, l’ipotesi del giudice che, già investito in precedenza della richiesta di convalida dell’arresto e di celebrazione del giudizio direttissimo in relazione allo stesso reato posto a carico dello stesso imputato, non abbia convalidato l’arresto dell’imputato per insussistenza del reato e abbia disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero

CONTRIBUTO UNIFICATO (al 12 giugno 2012)

CONTRIBUTO UNIFICATO
(al 12 giugno 2012)

 

 

PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 Valore Importo del contributo
Processi di valore fino a €. 1.100,00 €. 37,00
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00 €. 85,00
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00 €. 206,00
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00 €. 450,00
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00 €. 660,00
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00 €. 1.056,00
Processi di valore superiore a €. 520.000.00 €. 1.466,00

 

I processi avanti il GIUDICE DI PACE seguono le tabelle ordinarie così come il Contributo ordinario riguarda i processi in materia di locazione, i processi in materia di comodato, i processi in materia di occupazione senza titolo, i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali

 

VALORE INDETERMINABILE

 Procedimento Importo del contributo
Per i processi di valore indeterminabile €. 450,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace €. 206,00

 

CONTRIBUTO RIDOTTO RISPETTO AL PROCESSO CIVILE ORDINARIO

 Valore Riduzione del contributo
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito:

Procedimento d’ingiunzione

Procedimento per la convalida di sfratto

Procedimento cautelare

Provvedimenti possessori

50%
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 50%
Giudizio di sfratto per morosità 50%
Giudizio di sfratto per finita locazione 50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento 50%
Procedimento sommario di cognizione 50%
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 50%
 

 

PROCEDIMENTI IN DI SEPARAZIONE E DIVORZIO

 Procedimento Importo del contributo
Separazione consensuale (711 c.p.c.) €. 37,00
Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970) €. 37,00
Procedimento di divorzio

(scioglimento matrimonio

cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario)

€. 85,00
Separazione giudiziale €. 85,00

 

 

ALTRI PROCEDIMENTI

 Procedimento Importo del contributo
Procedimenti di volontaria giurisdizione €. 85,00
Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss €. 37,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5) €. 85,00

Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50)

Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione CU ordinario
Opposizione ad ordinanza – ingiunzione C.U. ordinario

oltre a spese forfetizzate secondo l\\’importo di cui all\\’art. 30 D.P.R. 115/2002

Processi dinanzi alla Corte di Cassazione C.U. ordinario oltre ad un importo pari all\\’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari

 

 

PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE

 Procedimento  Importo del contributo
Processi di esecuzione per consegna o rilascio €. 121,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00 €. 37,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00 €. 121,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare €. 121,00
Processi di esecuzione immobiliare €. 242,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi €. 146,00

 

 

PROCEDIMENTI DI DIRITTO FALLIMENTARE

 Procedimento Importo del contributo
Insinuazione tempestiva al passivo Esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura €. 740,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura CU ridotto della metà
Istanza di fallimento €. 85,00

 

 

PROCEDIMENTI ESENTI

 Procedimento  Importo del contributo
Procedimenti di rettificazione di stato civile Esente
Processi in materia tavolare Esente
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui:

Procedimenti di assenza e morte presunta

Procedimenti di assenza e morte presunta

Esente
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa Esente
Processi di cui all\\’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all\\’art. 9 comma 1-bis TU 115/02

Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro

 

 

PROCEDIMENTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA

 Procedimento  Importo del contributo
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie

(Per i decreti ingiuntivi l\\’importo è ridotto della metà)

€. 37,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro Esente
Giudizio di Cassazione CU ordinario

 

 

PROCEDIMENTI DI DAVANTI AL TAR E AL CONSIGLIO DI STATO

 Procedimento   Importo del contributo
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi €. 300,00
Ricorsi avverso il silenzio €. 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato €. 300,00
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale ESENTE
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato €. 1.500,00
Ricorsi relativi ai i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 ss del D.Lgs n. 104/2010 (art. 119 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 104/2010 €. 4.000,00
Ricorsi concernenti i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti (art. 119 co. 1 lett. b) del D.Lgs n. 104/2010) €. 4.000,00
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica €. 600,00
Altri ricorsi €. 600,00

 

 

RICORSI PRINCIPALI E INCIDENTALI AVANTI ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E REGIONALI

 Valore  Importo del contributo
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28 €. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00 €. 60,00
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00 €. 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00 €. 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00 €. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00 €. 1.500,00

IMPRESA

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)

 

AZIONE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE

Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.

art. 186 non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente

…nel nostro ordinamento vige il “principio di legalità” secondo il quale l’esercizio del potere pubblico deve essere fondato sulla legge. Tale principio mira a preservare i cittadini dal pericolo di arbitri. Con particolare riferimento alle modalità di espletamento degli accertamenti di cui al terzo comma dell’art. 186, la disposizione non prevede la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. Né può dirsi che tale potere sia implicito nella disposizione in quanto, costituendo l’accompagnamento una limitazione della libertà personale, esso deve essere esplicitamente previsto dalla legge. La fondatezza di tale assunto è rinvenibile nelle norme del codice di procedura penale che, nel prevedere ipotesi di accompagnamento coattivo, non solo le tipizzano, ma ne prevedono specifici presupposti e modalità di attuazione: art. 132 (accompagnamento coattivo dell’imputato); art. 133 (accompagnamento coattivo di altre persone); art. 349, c. 4, (accompagnamento per identificazione); art. 376 (accompagnamento coattivo per procedere ad interrogatorio o confronto); art. 399 (accompagnamento coattivo in sede di incidente probatorio); art. 490 (accompagnamento coattivo dell’imputato in dibattimento). Ne consegue da quanto detto, che essendo stato intimato al B., da parte dei Carabinieri, un accompagnamento presso un distaccamento della Polizia Stradale sito ad una rilevante distanza del luogo del fatto, con conseguente sensibile limitazione della libertà del predetto B.; il suo rifiuto all’adempimento di un obbligo non dettato dall’invocato combinato disposto dei commi settimo e terzo dell’art. 186, non integra la contravvenzione prevista da dette disposizioni…

Cass.pen., sez. IV, 31 maggio 2012, n. 21192

oggetto del sequestro preventivo

…oggetto del sequestro preventivo può essere qualsiasi bene – a chiunque appartenente e, quindi, anche a persona estranea al reato – purchè esso sia, anche indirettamente, collegato al reato e, ove lasciato in libera disponibilità, idoneo a costituire pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di ulteriori fatti penalmente rilevanti…
Cass. pen. Sez. VI, 4.6.2012, n. 21474

aggravante speciale delle più persone riunite

ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante speciale delle più persone riunite nel delitto di estorsione è necessaria la contemporanea presenza di più persone nel luogo ed al momento in cui si eserciti la violenza o la minaccia; a ciò si giunge sia attravreso l’interpretazione letterale, rispettosa del principio di legalità nella duplice accezione della precisione/determinatezza della condotta punibile e del divieto di analogia in malam partem, e sia il criterio logico/sistematico fondato sulla ratio dell’aggravante risiedente nel maggiore effetto intimidatorio della condotta con conseguente minorata possibilità di difesa della vittima.

Cass.pen., sez. Unite, 5 giugno 2012, n. 21837

violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale

la violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario costituzionalmente garantiti (art. 2 e 30 Cost.), comporta la sussistenza di un illecito civile, trovando l’illecito endofamiliare sanzione non soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma anche nell’obbligo di risarcimento dei danni non patrimoniali, sancito dall’art. 2059 cod. civ. In particolare, il disinteresse dimostrato verso il figlio dal genitore naturale, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina un vulnus dalle conseguenze rimarchevoli ed ineliminabili a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano tutela nella Carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento. Né la pronuncia di riconoscimento della paternità naturale o la proposizione della relativa domanda costituiscono presupposti della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione, in quanto l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio sorge con la nascita del medesimo…

Cass.civ., sez. I, 10 aprile 2012, n. 5652

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