Avvocati Esperti in Diritto Sportivo ad Avellino – Diritto dello Sport

Gli avvocati De Stefano & Iacobacci del foro di Avellino forniscono, su tutto il territorio nazionale, assistenza legale specializzata nelle tematiche inerenti il C.O.N.I. e le Federazioni sportive.

Assistenza e consulenza legale sono altresì prestate con riferimento ai contratti inerenti sponsorizzazioni ed immagine, ed al merchandising sportivo in generale.

Con particolare attenzione viene, altresì, fornita consulenza specializzata nella contrattualistica di lavoro dell’atleta professionista e dell’atleta dilettante, nonché riguardo i diritti televisivi.

Assistenza e consulenza legale sono estese alla responsabilità sportiva ed all’illecito sportivo, nonché alle responsabilità dell’atleta, sia riguardo gli sport a contatto necessario che eventuale, nonché per gli sport pericolosi e non.

Materie trattate dallo studio, afferenti alle questioni sportive, sono pure quelle aventi riguardo alle responsabilità conseguenti l’organizzatore di eventi sportivi la gestione di impianti sportivi; nonché le responsabilità di allenatori, medici sportivi ed arbitri di gara.

La materia del diritto sportivo trattata da De Stefano & Iacobacci Avvocati è quindi completa e complessa, e inerisce nel complesso tutte le categorie del c.d. diritto dello sportgiustizia tecnica, giustizia disciplinare, giustizia economica, giustizia amministrativa.

Dal lato dei tifosi, l’avv. Iacobacci in particolare, si occupa delle questioni inerenti il DASPO.

 

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Per il calcolo dei redditi del gratuito patrocinio, quali sono i familiari/conviventi?

 

penna-de-stefano-iacobacciLa Cassazione interviene sulla questione del calcolo dei redditi ai fini del gratuito patrocinio, ed in particolare di quali siano i familiari/conviventi da prendere in considerazione. Si impone, cioè, al Giudice una concreta indagine sulla reale situazione di fatto, al di là dei formalismi e delle residenze.

Leggendo Cassazione Penale,  sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 45511, apprendiamo che “non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta – per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato – che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto – non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente, e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell’Agenzia delle Entrate.

Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame.

Il giudice del rinvio dovrà comunque tenere conto che la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. questa sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791 secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare).

Questa Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica)”

I requisiti per l’ammissione sono descritti quì

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Modulo ed Informazioni per rottamare Cartelle di Equitalia

Equitalia ha reso note le modalità di “rottamazione” delle cartelle.

In particolare, la procedura – che si chiama Definizione agevolata ex lege n. 193/2016 – consente di pagare solo le somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per scaricare il modulo per la definizione agevolata clicca qui

A pagina 4 del file troverai anche gli indirizzi email/pec cui inviarlo.

Entro 24 aprile 2017 Equitalia risponderà comunicando l’ammontare complessivo delle somme dovute ed invierà i bollettini di pagamento.

Sulla prescrizione delle cartelle Equitalia: cinque o dieci anni?

La Corte di Cassazione (Cass.civ., sez. VI, Ordinanza n. 12715 del 20/6/2016), facendo chiarezza sui termini di prescrizione della sanzione tributaria ha recentemente chiarito che :

Come affermato da Cass. sez. unite 25790/2009 e ribadito da numerose pronunce successive “il diritto alla riscossione delle sanzioni Ric. 2014 n. 23139 sez. MT – ud. 11-05-2016 -2- amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”; nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. art. 20.

Pagano l’ICI anche le piattaforme petrolifere

In tema di ICI, sono sottoposte all’imposta le piattaforme petrolifere per l’estrazione di idrocarburi, classificabili nella cat. D/7, la cui base imponibile, in mancanza di rendita catastale, è determinata secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 6 del d.l. n. 33 del 1992, in base al valore di bilancio risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento.
Cass.civ., Sez Trib., 24/2/2016, n. 3618

Avvocato di diritto penale tributario Avellino

Il diritto penale tributario tratta gli illeciti penali in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e la loro interpretazione e applicazione.

Certamente l’illecito tributario è da inserirsi nell’ambito di un diritto penale costituzionalmente orientato, date anche l’evoluzione e le modifiche, a far tempo dalla legge del 1929 e fino alle più recenti e peculiari novità, che hanno toccato la materia.

Se hai bisogno di un avvocato penalista in materia di diritto penale tributario ad Avellino puoi contattare l’avv. Danilo Iacobacci anche solo per un consulto.

Avvocato dei Consumatori ad Avellino ed Altavilla Irpina

Avvocato dei Consumatori ad Avellino ed Altavilla Irpina

L’ avvocato Fabiola De Stefano fornisce aiuto legale e notizie in materia di contratti, prodotti difettosi, vacanze rovinate, multe, sanità, risparmio, tasse etc., e più in generale sulle tematiche del codice civile e del codice del consumo, ai Consumatori di Avellino e provincia, con uno sguardo particolare alla popolazione di Altavilla Irpina.

Particolari risultati positivi sono stati riportati con riferimento alla materia del Codice della Strada, sia in difesa di Enti Pubblici che di privati cittadini e guidatori, ed in materia di ricorsi avverso contravvenzioni stradali e ricorsi contro autovelox e tutor in Campania.

L’aiuto ai consumatori si estende in ogni materia afferente, compreso ogni ramo del diritto intersecantesi con le vicende del cittadino e del consumatore, ivi compresi pignoramenti, esecuzioni e procedure di sfratto.

Altrettando interessante è la materia che inerisce i debitori e la cancellazione dal registro delle sofferenze della Banca d’Italia.

L’assistenza legale è prestata dal primo grado di giudizio sino innanzi alla Corte di Cassazione.

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Ulteriori sportelli a supporto di chiunque ne avesse bisogno sono lo sportello antiviolenza e quello per i disabili ed i fragili.

La lettera di Agenzia Entrate a 220mila contribuenti: istruzioni per il ravvedimento

L’Agenzia delle Entrate avvisa 220mila contribuenti delle anomalie inerenti la dichiarazione dei redditi, in particolare coloro i quali non hanno presentato dichiarazione pur avendo percepito redditi.

Per approfondire e per informazioni sul ravvedimento leggi la nota del 19/10/2015 a questo indirizzo .

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Sul dovere di Equitalia di esibire la cartella esattoriale integrale

A proposito del dovere di Equitalia di esibire la cartella esattoriale integrale, la  Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione XXV con sentenza del 25 febbraio 2014, n. 3824, ha stabilito che il concessionario per provare il corretto contenuto delle pretese creditorie deve produrre copia della cartella, come previsto dall’art.26, comma 4, del DPR n.602/73.
Ed infatti, la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 30/07/2013 n. 18252 ha statuito che se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale (o comunque di averla ricevuta incompleta) il concessionario non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma deve esibire copia integrale della stessa. In pratica secondo la Suprema Corte, la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma non assolutamente il suo contenuto.

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