CODICE PENALE 2020 – LIBRO TERZO – DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

Art. 692.

Detenzione di misure e pesi illegali.

Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

 

Art. 693.

Rifiuto di monete aventi corso legale.

Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 30.

 

Art. 694.

Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte.

Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a euro 0.0103, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’autorità entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 206.

 

4_Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l’incolumità individuale

 

Art. 695.

Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi.

Chiunque, senza la licenza dell’autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o d’industria, è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a euro 1.239.

Non si applica la pena dell’arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

 

Art. 696.

Vendita ambulante di armi.

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a euro 1.239.

 

Art. 697.

Detenzione abusiva di armi.

Chiunque detiene armi o caricatori soggetti a denuncia ai sensi dell’articolo 38 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto da tre a dodici mesi o con l’ammenda fino a euro 371.

Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 258.

 

Art. 698.

Omessa consegna di armi.

Chiunque trasgredisce all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare nei termini prescritti le armi o le munizioni da lui detenute, è punito con l’arresto non inferiore a nove mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 123.

 

Art. 699.

Porto abusivo di armi.

Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi.

Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta un’arma per cui non è ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso in un luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.

 

Art. 700.

Circostanze aggravanti.

Nei casi preveduti dagli articoli precedenti, la pena è aumentata qualora concorra, taluna delle circostanze indicate nell’articolo 680.

 

Art. 701.

Misura di sicurezza.

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

 

Art. 702.

Omessa custodia di armi. Abrogato.

 

Art. 703.

Accensioni ed esplosioni pericolose.

Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.

 

Art. 704.

Armi.

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:

1) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell’articolo 585;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.

 

5_Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

 

Art. 705.

Commercio non autorizzato di cose preziose.

Chiunque, senza la licenza dell’autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 a euro 1.549.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 686.

 

Art. 706.

Commercio clandestino di cose antiche. Abrogato.

 

Art. 707.

Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicità, o essendo ammonito o sottoposto a una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione è punito con l’arresto da sei mesi a due anni.

 

Art. 708.

Possesso ingiustificato di valori.

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell’articolo precedente, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la provenienza, è punito con l’arresto da tre mesi a un anno.

 

Art. 709.

Omessa denuncia di cose provenienti da delitto.

Chiunque, avendo ricevuto denaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all’Autorità è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

 

Art. 710.

Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta. Abrogato.

 

Art. 711.

Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti. Abrogato.

 

Chiama lo Studio!