CODICE PENALE 2020 – LIBRO TERZO – DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

Art. 712.

Acquisto di cose di sospetta provenienza.

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a euro 10.

Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza.

 

Art. 713.

Misura di sicurezza.

Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata.

 

6_Delle contravvenzioni concernenti la custodia di minori o di persone detenute

 

Art. 714.

Omessa o non autorizzata custodia, in manicomi o in riformatori, di alienati di mente o di minori. Abrogato.

 

Art. 715.

Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente. Abrogato.

 

Art. 716.

Omesso avviso all’autorità dell’evasione o fuga di minori.

Il pubblico ufficiale o l’addetto a uno stabilimento destinato all’esecuzione di pene o di misure di sicurezza ovvero ad un riformatorio pubblico, che omette di dare immediato avviso all’autorità dell’evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l’ammenda da euro 10 a euro 206.

La stessa disposizione si applica a chi per legge o per provvedimento dell’autorità è stata affidata una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

 

Art. 717.

Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose. Abrogato.

 

Capo II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 718.

Esercizio di giuochi d’azzardo.

Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206.

Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

 

Art. 719.

Circostanze aggravanti.

La pena per il reato preveduto dall’articolo precedente è raddoppiata:

1) se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da giuoco;

2) se il fatto è commesso in un pubblico esercizio;

3) se sono impegnate nel giuoco poste rilevanti;

4) se fra coloro che partecipano al giuoco sono persone minori degli anni diciotto.

 

Art. 720.

Partecipazione a giuochi d’azzardo.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza essere concorso nella contravvenzione preveduta dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al giuoco d’azzardo, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

La pena è aumentata:

1) nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2) per coloro che hanno impegnato nel giuoco poste rilevanti.

 

Art. 721.

Elementi essenziali del giuoco d’azzardo. Case da giuoco.

Agli effetti delle disposizioni precedenti: sono giuochi d’azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria; sono case da giuoco i luoghi di convegno destinati al giuoco d’azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del giuoco è sotto qualsiasi forma dissimulato.

 

Art. 722.

Pena accessoria e misura di sicurezza.

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. È sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti ad esso destinati.

 

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