La Corte Costituzionale con sentenza n. 23 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna.