la fuga dopo il tamponamento è sempre reato

..in tema di circolazione stradale, l’elemento soggettivo di cui al reato dell’art. 189 c.d.s. ricorre quando l’utente della strada, al verificarsi di un incidente – idoneo a recar danno alle persone e riconducibile al proprio comportamento – ometta di fermarsi per prestare eventuale soccorso, non essendo per contro necessario che il soggetto agente abbia in concreto constatato il danno provocato alla vittima. Ai fini della configurabilità del reato di fuga, quanto all’elemento psicologico, pur essendo richiesto il dolo, la consapevolezza che la persona coinvolta nel’incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l’esistenza..

Cass.pen., 4 febbraio 2013, n. 5510

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