l’Avvocato che chiede un compenso al cliente ammesso al gratuito patrocinio va sospeso

correttamente la Cassazione civile,Sez. Un., con sentenza del 19 aprile 2013, n. 9529, ha sancito che:
il caso di specie non è escluso dall’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 85, deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale è riservato agli organi disciplinari: pertanto, la determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità

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