licenziamento della lavoratrice

la disposizione della L. 9 gennaio 1963, n. 7, art. 2 – che prevede, in caso di nullità  del licenziamento della lavoratrice perchè intimato a causa di matrimonio, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere alla lavoratrice medesima la retribuzione globale di fatto fino al giorno della riassunzione in servizio, stante la dipendenza della mancata prestazione lavorativa dall’illegittimo rifiuto di quest’ultimo di riceverla – non si riferisce (sia per il suo tenore letterale, sia per la diversità  della fattispecie) anche all’ipotesi della nullità  delle dimissioni della lavoratrice rassegnate – senza conferma all’ufficio del lavoro – nel periodo di interdizione di cui all’art. 1 della legge citata (ossia dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso ) e, pertanto, l’obbligo della retribuzione con la mora credendi relativa del datore di lavoro sorge soltanto nel momento in cui la lavoratrice, facendo valere la nullità del proprio recesso e la perdurante validità  del rapporto di lavoro, offra nuovamente la propria prestazione, così Cass. civ., sez. lav., 17 maggio 2011, n. 10817.

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