Il principio generale per cui la declaratoria di incostituzionalità, incidente fin dalla sua originaria vigenza sulla norma penale eliminata dall’ordinamento, rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici in corso con effetti invalidanti assimilabili all’annullamento (Corte Cost. sentenza n. 127/1996), rinviene una eccezione in materia penale sino a travolgere lo stesso giudicato (art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953 n. 87: “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”)…
….se il ridetto principio è pacificamente applicabile alle sole disposizioni penali sostanziali, deve convenirsi che nella nozione di norma penale sostanziale, può sussumersi ogni ipotesi o situazione in cui “sia stabilita la sanzione penale per un aspetto dell’agire umano, essendo indifferente – da questo punto di vista che la norma disciplini un autonomo titolo di reato o una circostanza del reato (Cassazione n. 26899/2012)”.
per tali ragioni la Cassazione ha annullato, con rinvio, limitatamente al processo di determinazione della pena, la condanna ad un uomo per reati legati agli stupefacenti “affinché in un nuovo giudizio sul punto siano adeguatamente vagliati gli effetti derivanti dalla dichiarata illegittimità costituzionale parziale del divieto previsto dall’art. 69 co. 4 c.p. (Coste. Cost. sentenza n. 251/2012) in correlazione con la attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 LS. già riconosciuta al ricorrente imputato.
così Cassazione penale sentenza 21982/2013