L’ingiuria grave richiesta ex art. 801 cod. civ.

L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità  di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen., e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva”, (Cass. civ., sez. II,31.03.2011, n. 7487)

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