il mancato avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore all’alcoltest è una nullità eccepibile nel giudizio di primo grado

La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.

Così Cass., Sez. Unite pen., 5 febbraio 2015, n. 5396

 

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