obblighi degli intermediari finanziari in tema di Bond Argentini

intervento del Tribunale civile di Prato, 13 luglio 2011, n. 1432, sugli obblighi degli intermediari finanziari in tema di Bond Argentini;

ad avviso del giudice:

la materia dell’intermediazione finanziaria è costellata da una serie di obblighi puntuali imposti all’intermediario, che, sebbene finalizzati in prima battuta ad obiettivi di tutela del risparmiatore, finiscono per assolvere anche ad obiettivi di certezza e di semplificazione dell’accertamento processuale, con particolare riferimento al quid consistam dell’inadempimento dell’intermediario.
Tale profilo rileva, in particolare, in merito agli obblighi di informazione specifici, imposti dall’art. 28 Reg. Consob n. 11522/1998 (applicabile ratione temporis al caso in esame), il quale stabilisce che: “Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell’inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:
a) chiedere all’investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L’eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall’investitore;
b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all’Allegato n. 3.
2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’ investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.”
Come già rilevato, la banca convenuta ha pienamente provato di aver adempiuto agli obblighi di cui alle lett. a) e b) della norma appena richiamata: sia la copia del contratto quadro che il documento rischi consegnato ai ricorrenti sono prodotti agli atti e non è pertanto necessario spendere ulteriori parole sul punto.
Tuttavia, la stessa norma evidenzia come in capo all’intermediario non sussistano solamente obblighi di informazione generica, adempiuti con il documento rischi. L’art. 28, II comma, del reg. 11522/1998 prescrive infatti degli obblighi di informazione specifica sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della singola operazione. Il carattere puntuale che devono assumere tali informazioni è evidenziato in termini causali dal fatto che la loro conoscenza da parte dell’investitore deve essere tale da consentire di “effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento”.
Nel caso in esame i titoli argentini sono stati comprati nell’ottobre 2001, nell’imminenza del default preannunciato dagli incisivi abbassamenti del rating effettuati dalle maggiori agenzie internazionali.
Il fatto che l’investitore avesse un profilo connotato da un’elevata propensione al rischio non significa che lo stesso potesse accettare sic et simpliciter qualsiasi operazione di investimento rischiosa che gli fosse presentata.
Anche per tale tipologia di investitore è necessario che prima di qualsiasi operazione siano fornite le informazioni necessarie per effettuare consapevoli scelte di investimento.
La necessità di fornire le informazioni specifiche in ordine alla singola operazione prescinde infatti dal profilo del singolo investitore, come correttamente evidenziato anche dalla recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Monza, 25 gennaio 2011). Essere propensi ad accettare anche elevati margini di rischio non significa che non sia necessario per l’investitore valutare tutti gli elementi di un’operazione di investimento prima del suo compimento.
Nel caso in esame l’ordine di acquisto sottoscritto dal … riporta la dicitura: “dichiaro di aver ricevuto informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni del presente ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguono”. Si tratta, tuttavia, di un’espressione troppo generica, che non è idonea a provare l’esatto adempimento da parte della banca dell’obbligo di aver fornito tutte le informazioni necessarie a consentire al cliente di fare una scelta consapevole in ordine alla natura ed ai rischi relativi ad un titolo indicato dalle agenzie con un rating progressivamente sempre più basso.
La banca non ha pertanto dato prova di aver correttamente adempiuto agli obblighi imposti dall’art. 28 reg. n. 11522/1998. La stessa ha infatti prodotto il doc. 4 e non ha articolato in sede di comparsa di risposta ulteriori istanze probatorie in merito al corretto adempimento degli obblighi di informazione imposti, così come prescritto dall’art. 702 bis c.p.c.
La domanda dei ricorrenti è fondata e deve essere quindi dichiarata la risoluzione per inadempimento sia del contratto quadro che dell’ordine di acquisto, con la conseguente condanna della banca convenuta al risarcimento dei danni pari alla differenza tra la somma investita per l’acquisto dei titoli argentini e quella percepita per la loro vendita, per un ammontare complessivo di € ….. Su tale somma, come richiesto dai ricorrenti devono essere applicati gli interessi legali e la rivalutazione dalla data del versamento, ottenendo un ammontare complessivo di € …….
La parte resistente, in base al principio di soccombenza, deve essere poi condannata a pagare ai ricorrenti le spese del presente giudizio.

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