la prostituzione non è necessariamente indice di pericolosità sociale

ad affermarlo è la Cassazione,  sezione I, 23 settembre 2014, n. 38701, che ribadisce che “ai fini dell’emissione del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, è indispensabile che il comportamento concretamente realizzato dalla persona sia realmente lesivo dei suddetti beni giuridici“;ed infatti, “Agli effetti dell’inclusione di una persona nella categoria di soggetti socialmente pericolosi ex art. 1, comma 1, n. 3 1. n. 1423 del 1956 e successive modifiche non è sufficiente il mero svolgimento abituale di attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume (tra le quali é tradizionalmente ricompresa l’attività di prostituzione), bensì occorre che siano acquisiti, sulla base della condotta tenuta dal soggetto, elementi di fatto dimostrativi della commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.

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