prova della esposizione del lavoratore all’amianto

In tema di prova della esposizione del lavoratore all’amianto ed al diritto di veder risarcita l’esposizione medesima, la Corte sottolinea come non sia necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a qualificare con esattezza la frequenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso ed al mutamento delle condizioni di lavoro, che mediante la ricostruzione dell’ambiente di lavoro e la individuazione delle fonti di esposizione all’amianto, si possa pervenire a formulare un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia prevista. In punto di prova sufficiente per ritenere provata l’esposizione superiore alla soglia prevista, questa Corte ha concluso che il legislatore, di fronte al nutrito contenzioso e alle difficoltà di accertamento, in sede giudiziale, sulla effettiva consistenza della esposizione all’amianto nelle varie realtà aziendali, (spesso dismesse e quindi non più verificabili) ha conferito pieno valore alla certificazione dell’INAIL concernente, per ciascun lavoratore, il grado di esposizione e la sua durata, rilasciata sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del Lavoro, come mezzo di prova ai fini del beneficio in questione Cass. civ., Sez. lav., 10 giugno 2011, n. 12823

post 2011

Chiama lo Studio!