l’apposizione di recinzioni in paletti e reti metalliche non è volontà di alterare la destinazione dei luoghi

…. Considerato, con riferimento a tale ultimo profilo, che, come fondatamente dedotto nel terzo motivo, le opere in concreto realizzate non risultano, di per sé, idonee a violare quella potestà di programmazione del territorio che costituisce il presupposto per l’applicazione degli artt. 30 d.p.r. n. 380/01 e 23 l. r. n. 15/08 (in questo senso TAR Campania – Napoli n. 3636/11; TAR Liguria n. 446/11);

Considerato, infatti, che, in assenza di una formale frazionamento dell’area, l’apposizione di recinzioni in paletti e reti metalliche non è di per sé indicativa della volontà di alterare la destinazione urbanistica dei luoghi;

Considerato che nello stesso senso non risulta che i manufatti contestati siano attualmente destinati ad uso abitativo essendo nel provvedimento indicato solo che uno di essi è destinato a deposito di attrezzi e materiale vario;

Considerato, quindi, che le opere indicate non sono idonee a pregiudicare quella riserva, a favore dell’ente locale, della potestà di programmazione del territorio che costituisce il presupposto per l’applicazione delle norme (artt. 30 d.p.r. n. 380/01 e 23 l. r. n. 15/08) richiamate nel provvedimento impugnato;

Considerato che, in ogni caso, rimane impregiudicata l’applicazione delle ulteriori disposizioni che sanzionano la realizzazione di opere edilizie in assenza del necessario titolo abilitativo…

TAR Lazio, sez.I-quater, sent.n. 4558/2012 scaricabile quì

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