Talune dinamiche fattuali e soggettive determinano la meritevolezza di protezione internazionale o, quantomeno, di protezione sussidiaria o umanitaria.
Particolare protezione merita chi sia fuggito via dal proprio Paese di origine a causa delle vessazioni di natura statuale o a causa di religione (spesso cristiana cattolica) e chi sia in pericolo, ad esempio per il tentativo da parte di taluno di ucciderlo.
Il riconoscimento della protezione internazionale immediatamente dopo l’ingresso nel territorio Italiano spetta ad apposita Commissione territoriale.
Non sembra potersi revocare in dubbio che la figura del “Rifugiato” riguarda persona che ha un timore fondato di essere perseguitata nel proprio Paese di origine per motivi di religione, nonché per motivi di appartenenza ad un gruppo sociale; il quale non vuole e non può ricevere protezione e tutela dallo Stato di origine. Ovvero colui che ha patito evidenti minacce alla vita, torture, ed ingiuste privazioni della libertà personale, e violazioni gravi dei diritti umani.
Si ricorda che per essere riconosciuti rifugiati, non è indispensabile essere già stati effettivamente vittime di persecuzioni ma può essere riconosciuto rifugiato anche chi abbia fondati motivi per temere che, in caso di rimpatrio, si troverebbe esposto ad un serio rischio di persecuzione.
Sovente, ricorre il caso di protezione sussidiaria. Ciò avviene quando siamo al cospetto di un cittadino non appartenente all’Unione Europea e nei suoi confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel Paese di origine sarebbe esposto ad un rischio effettivo di subire un grave danno.
Alternativa ancora è la protezione umanitaria, in presenza di “gravi motivi di carattere umanitario” a carico del richiedente asilo.
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