sequestro disposto in procedimento contro un difensore non occorre l’avviso al Consiglio dell’ordine forense

È prevista una disciplina speciale per le perquisizioni, le ispezioni e i sequestri che devono svolgersi presso il difensore (art. 103 c.p.p.). Per difensore deve intendersi, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 25/1994, non solo colui che assiste l’indagato nel procedimento in cui vi sia la necessità di attività di ispezione o perquisizione ma anche colui che in altro procedimento ha prestato assistenza all’indagato. La Corte ha infatti affermato: “se si considera la funzione delle garanzie dell’art. 103 ci si convince che sarebbe irragionevole una differenziazione di disciplina a seconda del procedimento nel quale vengono compiuti gli atti che incidono sul rapporto tra parte e difensore, perché se occorre evitare interferenze in questo rapporto, presa di cognizione di notizie o di atti tutelati con il segreto (artt. 200 e 256 c.p.p.) e sequestro di carte e documenti relativi all’oggetto della difesa, diversi da quelli che costituiscono corpo dei reato (art. 103 comma 2), l’esigenza si presenta con uguali caratteristiche per gli atti compiuti nello stesso procedimento in cui si svolge il rapporto difensivo e per quelli compiuti in altri procedimenti….”  (Sez. 2, n. 6766, del 12/11/1998, Rv. 211914, Sez. 5, n. 35469 del 04/06/2003, Rv. 228326; N. 35469 del 2003 Rv. 228326, N. 31177 del 2006 Rv. 234858; N. 12155/2011 Rv. 252147).
Pertanto, quando il sequestro viene disposto ed eseguito nell’ambito di un procedimento relativo ad un reato che vede coinvolto anche un difensore, come nel caso in esame, non occorre l’avviso al Consiglio dell’ordine forense, come correttamente ritenuto dal Tribunale del riesame, poiché in tale ipotesi non si versa nella necessità di tutelare la funzione difensiva o “l’oggetto della difesa”.

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