Sul legittimo impedimento dell’avvocato ammalato intervengono le Sezioni Unite

Con una sentenza di garantismo e civiltà giuridica encomiabile le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Penale (sentenza n. n. 41432 depositata il 3/10/2016), si è stabilito che l’avvocato ammalato, anche in sede di udienza camerale, non ha il dovere di giustificare le ragioni della mancata nomina del sostituto processuale.

Ed infatti, “è illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinvio dell’udienza per impedimento del difensore, dovuto a serie ragioni di salute o ad altro evento non prevedibile, né evitabile, se motivato con esclusivo riguardo alla mancata nomina di un sostituto processuale o all’omessa indicazione delle ragioni dell’impossibilità di procedervi (Il principio è stato enunciato in relazione al giudizio camerale di appello, conseguente a processo di primo grado celebrato con rito abbreviato)”

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