Si possono usare virus informatici quali strumenti di indagine per gravi reati

Le SS.UU. penali sono state chiamate a chiarire se anche nei luoghi di privata dimora (di cui all’articolo 614 c.p.), pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l’attività criminosa, sia consentita l’intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l’installazione di un “captatore informatico” in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.).

La risposta è stata positiva con riguardo ai procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell’art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato.

vedi Cass., Sez. Un., c.c. 28 aprile 2016.

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