La disponibilità concreta del braccialetto elettronico non può determinare la scelta della misura cautelare

Ad avviso della Prima Sezione penale della Corte di cassazione,  30/09/2015 n.  39529 , la prescrizione relativa all’adozione del c.d. “braccialetto elettronico” non attiene al giudizio di adeguatezza della misura, ma alla verifica della capacità dell’indagato di autolimitare la propria libertà di movimento; ne discende che, se ritenuta dal giudice la idoneità della misura domiciliare a soddisfare le concrete esigenze cautelari, è illegittimo il provvedimento che subordina la scarcerazione alla disponibilità ed alla effettiva attivazione del dispositivo elettronico, dovendo il detenuto, in caso di indisponibilità del “braccialetto”, essere controllato con i mezzi tradizionali.

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