La responsabilità del venditore di una automobile difettosa (non conforme al contratto di vendita) ai sensi del Codice del Consumo.

Il Tribunale di Palermo, sez. III Civile, 17/11/2015, n. 6589, affronta il tema della responsabilità del venditore di una automobile difettosa (non conforme al contratto di vendita) ai sensi del Codice del Consumo.
In decisione si statuisce che  il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene: il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, oppure alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Insomma, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

Il Caso VolksWagen: un primo approccio giuridico per i cittadini italiani in possesso di una vettura della casa tedesca.

Colui il quale avesse una vettura con centralina truccata ha, certamente, diritto ad un risarcimento del danno; e ciò dal momento che il proprietario dell’automobile in tali condizioni è in possesso di una vettura di minor valore.

Laddove, invece, la casa madre provvedesse alla rimozione dal veicolo del software incriminato, bisognerà verificare se tale operazione comporti, o meno, un abbassamento delle prestazioni della macchina oppure un abbassamento della categoria Euro; in tali casi, infatti, saremo al cospetto di un danno verosimilmente più consistente.

Coloro i quali, infine, avessero acquistato l’auto ma non avessero ancora ricevuto la consegena del bene, potranno chiedere la risoluzione del contratto di acquisto.

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