Avvocato esperto in sfratto ad Avellino

Avvocato esperto in sfratto sia dal lato del proprietario che dal lato dello sfrattato.

De Stefano & Iacobacci come studio legale si occupa da tempo con successo delle procedure di sfratto sia nei casi in cui viene intimato per finita locazione, sia nei casi di morosità e sia nei casi di necessità.

Lo sfratto per finita locazione segue la scadenza del contratto e la disdetta nei casi in cui il conduttore non rilasci l’immobile al locatore; ma può essere chiesto anche prima della scadenza del contratto.
Lo sfratto per morosità può azionarsi quando il conduttore è inadempiente al pagamento di due o più mensilità di canone o oneri ad esso accessori.
Lo sfratto per necessità si può azionare quando il locatore intende utilizzare l’immobile per motivi di necessità tassativamente indicati dalla legge.

Se hai necessità di un avvocato esperto in sfratto contatta direttamente l’Avv. Fabiola De Stefano per una consulenza o per un appuntamento!

Studio Legale esperto in richieste di risarcimento danni in favore di azionisti di squadre di calcio

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno Studio Legale esperto in richieste di risarcimento danni in favore di azionisti di squadre di calcio, nelle ipotesi di danni nati dalle anomale vicende societarie ed amministrative.

I danni risarcibili si configurano soprattutto quando l’operato dei vertici societari non sia limpido e corretto, con particolare riferimento ad eventuali anomalie emergenti nei bilanci.

Ciò avviene ad esempio nei casi di aggiotaggio, false comunicazioni sociali ed altri reati in materia finanziaria; i quali possono ledere i diritti e gli interessi economici degli azionisti titolari dei titoli della società sportiva, che, quindi, possono chiedere il risarcimento del danno subito.

Necessiti di una consulenza in materia? Chiamaci o scrivici!

Avvocato esperto in Cancellazione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia

Se hai necessità di un Avvocato esperto in Cancellazione delle iscrizioni delle “sofferenze” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia sei nel posto giusto.

La segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi di Banca d’Italia può essere fatta solo dopo che la banca ha valutato la complessiva situazione finanziaria del soggetto, e non può essere fatta per il semplice ritardo nel pagamento del debito oppure per il volontario inadempimento.

L’iscrizione può essere fatta solo dopo l’effettiva verifica da parte della BANCA della esistenza di una situazione patrimoniale del debitore deficitaria GRAVISSIMA e non di una transitoria difficoltà economica o mera insolvenza.

Deve trattarsi insomma di uno stato di difficoltà non temporaneo verificato previa analisi di tutti i possibili indici di tale difficoltà.

Come si fa ad ottenere la Cancellazione sofferenze in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia ?

Per la Cancellazione è necessaria una delle seguenti circostanze:

  • viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
  • il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi;
  • il credito viene ceduto a terzi;
  • l’intermediario ha preso definitivamente atto della irrecuperabilità dell’intero credito oppure rinunciato ad attivare o proseguire azioni di recupero;
  • il credito è interamente prescritto;
  • il credito è stato oggetto di esdebitazione.

Come chiedere la Cancellazione ? 

In uno dei tre modi: -richiesta scritta BdI; -ricorso all’ABF; -ricorso ex art 700 al Tribunale.

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Contatta l’Avv. Fabiola De Stefano del foro di Avellino
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Illegittimo visto di censura della corrispondenza intrattenuta con i difensori di detenuti al 41-bis

Con SENTENZA N. 18 dell’ANNO 2022, LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

La cassazione accoglie il ricorso dell’avv. Iacobacci sull’affidamento in prova anche senza risarcimento danni e con reato ostativo

La Cassazione accoglie il ricorso dell’avv. Iacobacci sull’affidamento in prova anche senza risarcimento danni e con reato ostativo con sentenza Cassazione Penale Sent. Sez. 1 Num. 44207 Anno 2021.

 

Avvocato esperto in Indennità di trasferimento per i Militari

De Stefano & Iacobacci Avvocati assistono i militari che debbano presentare ricorso per l’accertamento del loro diritto a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1 primo comma Legge n. 86 del 29 marzo 2001, e la conseguente condanna del Ministero della Difesa al pagamento dell’indennità di trasferimento con interessi e rivalutazione.

L’indennità spetta alle diverse categorie del personale indicato dal co. 1, trasferito d’autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete un’indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

L’indennità è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce, nella nuova sede, di alloggio gratuito di servizio; il personale che non fruisce di alloggio gratuito può optare per il rimborso del 90 per cento del canone mensile pagato per l’alloggio privato, fino ad un importo massimo di lire un milione mensili per non più di 36 mesi.

Se hai bisogno di aiuto contattaci!

Avvocato esperto in normative sui DRONI

Avvocato esperto in normative sui DRONI

De Stefano & Iacobacci Avvocati si occupano della normativa afferente i Droni ed il loro corretto e legale utilizzo, sia per uso professionale che ludico, fornendo assistenza e consulenza legale qualificata anche su tutte le recenti novità normative inerenti i Droni, ivi compresi tutti i regolamenti Enac ed i regolamenti internazionali.

Se hai necessità di aiuto per volare in sicurezza e in conformità alla legge o devi affrontare un giudizio inerente i DRONI o il Volo in generale, contattaci!

La giurisprudenza italiana e sovranazionale favorisce ed agevola il mutamento del sesso anagrafico

La giurisprudenza, italiana e sovranazionale, favorisce ed agevola il mutamento del sesso anagrafico

di De Stefano & Iacobacci Avvocati

La Legge 164/82 prevede che il Tribunale disponga la rettificazione dell’attribuzione del sesso ed ordini all’ufficiale di stato civile del comune dove fu compilato l’atto di nascita di effettuare la rettificazione del relativo registro.

All’art. 3 della Legge 164/82 è previsto che il Tribunale autorizzi il trattamento chirurgico solo “quando risulti necessario” essendo lo spirito della legge quello di favorire la qualità della vita e il benessere psicofisico delle persone transessuali, garantendo loro il pieno diritto alla identità sessuale.

Dal combinato disposto dell’art. 3 della succitata legge e della Giurisprudenza Costituzionale e di merito risulta che di volta in volta va valutata la condizione psicofisica dell’interessato e, ove risulti necessario, il suo adeguamento chirurgico.

La stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 161 del 1985 ha affermato una nozione di identità sessuale che tiene conto non soltanto dei caratteri esterni, ma altresì di elementi di carattere psicologico e sociale dal quale deriva una “concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l’equilibrio, privilegiando il o i fattori dominanti”.

Dunque emerge la necessità di tenere in massimo conto l’elemento psicosessuale, in relazione al quale il Giudice è chiamato, nel caso concreto, a verificare lo stato delle avvenute modificazioni dei caratteri sessuali e, in rapporto a ciò, la necessità o la possibilità eventuale di realizzare l’intervento medico- chirurgico totale.

La rettificazione degli atti di stato civile può quindi essere autorizzata nei casi in cui il soggetto transessuale abbia raggiunto quello stato di benessere in relazione alla affermazione della propria identità sessuale cui fa appunto riferimento la Consulta.

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La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

Cassazione Civile Sez. 6  Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021: La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l’attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l’avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi).

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Avvocato esperto in Domanda di Aggravamento pensione invalidità civile e militare

Lo studio De Stefano & Iacobacci si occupa di seguire i propri assistiti nel percorso che conduce all’aumento dell’assegno pensionistico di invalidità a seguito di  Aggravamento della propria posizione / situazione.

In particolare l’assistenza è prestata in sede stragiudiziale ed in sede giudiziale al fine di ottenere, previ nuovi accertamenti sanitari, la declaratoria che le infermità non siano suscettibili di miglioramento, anche laddove già riconosciute dipendenti da causa di servizio, es i siano aggravate.

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