Il gratuito patrocinio spetta anche al pluripregiudicato, lo afferma la Cassazione accogliendo il ricorso del penalista Iacobacci

La Corte di Cassazione (Sezione 4 Penale, Sent. n. 4327 del 2022) accogliendo il ricorso proposto per un suo assistito dall’avv. Danilo Iacobacci ha affermato il principio in base al quale “In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il mero riferimento alla sussistenza di numerosi precedenti penali contro il patrimonio non consente di fondare la presunzione di non meritevolezza del beneficio, ma è necessario che il giudice espliciti le ragioni per le quali l’istante debba ritenersi percettore di redditi, seppur non dichiarati e di provenienza illecita, attraverso il confronto tra il tenore di vita dello stesso e le dichiarazioni fiscali (Sez. 4, Sentenza n. 15338 del 30/01/2020 Rv. 278867; Sez. 4, n. 53387 del 22/11/2016, Caruso, Rv. 268688; in precedenza vedi Sez. 4, n. 45159 del 04/10/2005, Bagarella, Rv. 232908)

Ad avviso della Corte, che accoglie il ricorso dell’avv. Iacobacci, “In nessun caso, dunque, è consentito dedurre il superamento delle condizioni reddituali attraverso la mera enumerazione dei carichi pendenti, come fa il giudice di merito non solo perché — e ciò è sottolineato sia dal ricorrente che dal Procuratore generale- si tratta di un indice non indicato dal legislatore all’art. 96, comma 2, ma anche perché occorre comunque verificare se ai precedenti penali corrisponda un tenore di vita incompatibile con il limite reddituale di cui all’art. 76 d.P.R. 115/2002

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    Per il calcolo dei redditi del gratuito patrocinio, quali sono i familiari/conviventi?

     

    penna-de-stefano-iacobacciLa Cassazione interviene sulla questione del calcolo dei redditi ai fini del gratuito patrocinio, ed in particolare di quali siano i familiari/conviventi da prendere in considerazione. Si impone, cioè, al Giudice una concreta indagine sulla reale situazione di fatto, al di là dei formalismi e delle residenze.

    Leggendo Cassazione Penale,  sez. IV, 28 ottobre 2016, n. 45511, apprendiamo che “non è sufficiente di certo la formale ed anagrafica situazione di convivenza o di mera coabitazione se essa non corrisponde a quella effettiva nei frattempo sopravvenuta – per includere tout court i redditi dei soggetti coabitanti o conviventi nei coacervo reddituale del soggetto istante. Ma tale dato – che avrebbe dovuto impegnare il giudice di merito ad una accurata verifica delle effettive circostanze di fatto – non è stato in alcun modo recepito e considerato ed in relazione ad esso la motivazione appare carente, e puramente formale, fondata sul dato, a sua volta formale, dell’Agenzia delle Entrate.

    Ne segue che il provvedimento impugnato va annullato con rinvio per un nuovo esame.

    Il giudice del rinvio dovrà comunque tenere conto che la valutazione del reddito deve essere effettuata valutando in punto di fatto le situazioni di convivenza da cui derivano stabili legami di mutua assistenza (cfr. questa sez. 4, n. 22635 del 7/4/2005, Rv. 231791 secondo cui “La nozione di convivenza, rilevante ai fini dell’individuazione dei soggetti il cui reddito deve essere computato con quello dell’interessato all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, implica il rapporto di stretta coabitazione. Non si ha, pertanto, convivenza nella situazione di fatto da cui possono derivare incrementi patrimoniali per occasionali ed episodici contributi di persone legate all’interessato da un particolare rapporto affettivo, ma non inserite nella sua organizzazione economica familiare).

    Questa Corte di legittimità ha anche più volte precisato che, nel valutare il reddito familiare complessivo, occorre fare riferimento non tanto alla famiglia anagrafica, quanto al nucleo familiare di fatto, ovvero a quei legami di stabile convivenza da cui deriva una situazione di mutua e non episodica assistenza. Si è ritenuto, in altri termini, di ancorare la concessione del beneficio alla valutazione della situazione economica “effettiva” del richiedente (desumibile da dati ulteriori rispetto a quello formale della situazione anagrafica)”

    I requisiti per l’ammissione sono descritti quì

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    La violenza di genere è ormai un fenomeno dilagante, riguarda ogni fascia sociale e culturale; spesso la violenza, fisica o morale, proviene da partner o ex partner od addirittura da amici e vicini di casa. La violenza di genere è stata definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come un problema di salute pubblica che incide gravemente sul benessere fisico e psicologico di tutti coloro che ne sono vittima.

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