Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing

Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing

di De Stefano & Iacobacci Avvocati

Sulla base dei principi dettati dall’art. 12 del D.l.vo 11/2010 l’utilizzatore dello strumento di pagamento non risente delle perdite conseguenti a operazioni di pagamento non autorizzate, a meno che queste non siano riconducibili al dolo dello stesso utilizzatore o non si siano rese possibili per una mancata custodia dei codici operativi riconducibile a sua colpa grave.

Essendo questo il parametro normativo di riferimento la responsabilità dell’istituto bancario che consenta ripetutamente a terzi di sottrarre somme dal conto corrente del correntista/consumatore che gliele aveva affidate in custodia si manifesta come prevista ex lege.

Vieppiù, possiamo dire a sostegno della tesi , che istituto di credito  risponde anche ai sensi dell’art 1176, comma 2, c.c. secondo cui nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. Leggi tutto “Le responsabilità dell’istituto di credito nei casi di phishing”

Se lo sportello “mangia” il bancomat la banca è responsabile anche dei successivi danni al correntista

Se lo sportello “mangia” il bancomat la banca è responsabile anche dei successivi danni al correntista, è questa la posizione espressa dalla Cassazione.

Vedi la recente sentenza di Cassazione Civile, Sezione I, 19 gennaio 2016, n. 806:
Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari;
infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere

sulla la funzione primaria del libretto nel contratto di deposito bancario

…A norma dell’art. 1835, secondo comma, c.c., le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. La disposizione indica la funzione primaria del libretto, che è quella di documentare in origine il contratto di deposito, e, quindi, i singoli atti di esecuzione nello svolgimento del rapporto, attribuendo un particolare valore alle “annotazioni” sul medesimo riportate, allorché eseguite dall’”impiegato della banca che appare addetto al servizio”. 

L’efficacia probatoria privilegiata è dunque legata alla fattispecie normativa descritta: in particolare, si richiede che le annotazioni siano firmate da tale soggetto e la portata originale della disposizione sta proprio nel riferimento all’impiegato, il quale deve quindi essere, o anche meramente apparire (e secondo taluno si tratterà allora di rappresentanza tacita) addetto al servizio di sportello, il quale solo allora vincola la banca al quelle risultanze. La disciplina legale è cioè correlata al dato di fatto della provenienza delle annotazioni dall’impiegato che con le modalità usuali e normali riceve i depositi ingenerando nel pubblico la legittima opinione che egli sia investito del relativo necessario potere; onere di provare la sussistenza delle condizioni ambientali previste dalla norma è a carico del depositante.
Si è così affermato che il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell’efficacia probatoria privilegiata sino a querela di falso di cui all’art. 2700 cod. civ., è assistito dallo speciale regime delineato dall’art. 1835, stesso codice, sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi richiesti, esso fa piena prova non solo delle annotazioni, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto il funzionario che ha sottoscritto dette annotazioni (Cass., sez. I, 16 aprile 1996, n. 3585; tale piena efficacia probatoria tra banca e depositante delle annotazioni sul libretto firmate dall’impiegato che appare addetto al servizio è disciplina dettata a tutela dell’affidamento dei clienti per Cass., sez. I, 16 dicembre 1991, n. 13547).
L’espressione “piena prova”, contenuta anche in altre disposizioni (cfr. es. art. 2700, 2702, 2712, 2713, 2720, 2733 c.c.), indica che, con riguardo alle somme annotate sul libretto, la prova legale è in sé raggiunta, reputando la legge idoneo un certo fatto determinato al fine dell’assolvimento dell’onere probatorio, in quanto il dato fenomenico a quelle condizioni è in grado di prevalere sul dato reale; questa peculiare efficacia si sovrappone, in virtù del suo carattere di specialità, a quella attribuita in via generale alla scrittura privata.
Ma la disciplina legale trova applicazione unicamente sul presupposto che il documento presenti i requisiti minimi che corrispondono alla individuazione dello stesso in conformità al modello tipico: si deve, invero, ritenere esistente la suindicata rilevanza probatoria, in considerazione delle ragioni giustificatrici della previsione di essa, solo ove tali condizioni minime siano rispettate…

così Cass. civ., sez. I, 24 aprile 2014, n. 9277

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