Avvocato Divorzista ad Avellino

L’Avvocato Fabiola De Stefano è un esperto avvocato Divorzista del foro di Avellino.

Il Divorzio è il procedimento giudiziario attraverso il quale si giunge alla cessazione degli effetti giuridici del matrimonio.

Presupposti del Divorzio sono la Separazione tra i coniugi ed inizialmente era il decorso di almeno tre anni dall’udienza presidenziale, cioè da quella udienza tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale competente, durante la quale il Presidente tenta la conciliazione tra i coniugi e prende, in caso di esito negativo della stressa, i provvedimenti necessari ed urgenti in materia di mantenimento, di assegnazione della abitazione coniugale, e soprattutto, di affidamento e cura della prole.

La legge c.d. sul Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55) ha apportato notevoli modifiche normativo-temporali; infatti con riferimento alle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Quanto allo scioglimento anticipato della comunione legale, modificato è anche  l’art. 191 c.c. essa si verifica: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

A seguito della Riforma Cartabia vi è la possibilità di presentare domanda contestuale di separazione e divorzio congiunti

La Riforma Cartabia infatti ha previsto la possibilità di una simultanea proposizione di giudizio di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi, prevedendo che le parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie. La succitata norma dispone che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.  A nostro avviso va ritenuto che vi sia la possibilità di proporre il cumulo delle domande anche nel caso di separazione e divorzio congiunti.

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno tra i più noti studi legali nella città di Avellino ad occuparsi in maniera costante ed efficace della materia di Separazioni e Divorzi.
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Avvocato Esperto in Ricongiungimenti familiari militari e coniuge del militare

Nell’ambito del Diritto Militare l’Avv. Danilo Iacobacci è particolarmente attento alla tematica dei Ricongiungimenti familiari dei militari e del coniuge del militare.

L’assistenza e la consulenza legale sono prestate riguardo al Ricongiungimento familiare del pubblico dipendente coniugato o convivente, con prole di età pari od inferiore a tre anni, al fine di ottenere il trasferimento temporaneamente nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore lavora, e più in generale per far ottenere al coniuge convivente del personale militare che sia impiegato in una amministrazione statale di essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina.

Oggetto di tutela sono vieppiù le situazioni nelle quali  l’U./SU./Grd. e Mil. di Truppa, in qualità di coniuge convivente di un appartenente alle FF.AA. (compresa l’Arma dei CC, il Corpo della G.d.F. e le Forze di Polizia ad ordinamento civile) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e trasferito d’autorità, vuole presentare istanza di trasferimento presso la sede del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.

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il coniuge separato ha diritto al (ridotto) risarcimento del danno da morte del congiunto in un sinistro stradale

Lo status di separato del danneggiato secondario, da fatto illecito del terzo, conforma lo stesso diritto al risarcimento, nella sua componente patrimoniale e non, e, quindi, rispetto al pretium doloris, alla lesione del rapporto parentale, al pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni patrimoniali del coniuge erogabili in vita dal congiunto in relazione ai bisogni della famiglia e della prole
Cass. Civ., sez. III, 12 Novembre 2013, n. 25415

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