Il diritto di accesso dei consiglieri comunali

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 del D.Lgs. n. 267 del 2000 non è limitato agli atti intesi come “documento amministrativo” ma a tutte le ulteriori “notizie” e “informazioni” in possesso degli uffici, purchè utile all’espletamento del mandato, e ciò anche per permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l’efficacia dell’operato della P.A., e per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e promuovere, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, cfr. T.A.R. Piemonte/Torino, zez. I, 27 maggio 2011, n. 56

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