Numerose multe annullate per il tutor di Avellino – Autostrada A16

penna-de-stefano-iacobacciIl Tutor sull’Autostrada A16 è oggetto di numerosi ricorsi degli automobilisti.

Il Giudice di Pace di Avellino, con diverse sentenze (803/2016, 922/2016, 923/2016, 1625/2016) sta accogliendo le doglianze dei multati sotto diversi profili, tra i più gettonati: il tutor non sarebbe tarato e mancherebbe il decreto prefettizio di riduzione ad 80 km/h della velocità sul tratto autostradale.

RICHIESTA DI RIMBORSO DEL #CANONE #RAI DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO PAGATO MEDIANTE ADDEBITO NELLE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha pubblicato il modello e le istruzioni per ottenere il RIMBORSO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE PER USO PRIVATO PAGATO MEDIANTE ADDEBITO NELLE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA.

tutti i  modelli a questo link

Nuova agevolazione per l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie e agevolazioni per ristrutturazioni

La legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, intervenendo sulle agevolazioni previste ai fine IRFEF per il settore edilizio, tra l’altro, proroga per l’anno 2016 le misure agevolative dirette a favorire il recupero del patrimonio edilizio nonché quelle previste per l’acquisto di mobili per il relativo arredo; introduce, inoltre, una nuova agevolazione per l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie.

Per info leggi la Circolare dell’Agenzia delle Entrate

Le ferie non godute dal lavoratore entro l’anno di competenza devono essere indennizzate

E’ intervenuta sul tema delle ferie la CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE LAVORO, 29 gennaio 2016, n. 1756, ad avviso della quale le ferie non godute dal lavoratore entro l’anno di competenza devono essere indennizzate.
Il ragionamento della Cassazione si rifà ad autorevoli precedenti, infatti in motivazione si legge “..l’orientamento di questa Corte, che si intende qui confermare, è quello per il quale si è in presenza di una indennità avente una duplice natura, vale a dire sia risarcitoria che retributiva.
Si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav., n. 20836 dell’11/9/2013) che “l’indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sè retribuito avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali…
…Le ferie rappresentano, perciò, un diritto che va correlato alla persona del lavoratore e vanno riguardate più in funzione della qualità della vita che del rispetto di equilibri contrattuali. La duplicità delle funzioni rivestite dal periodo feriale è stata riaffermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 543/1990 secondo la quale: “Non vi è dubbio che la disposizione contenuta nell’art. 36 Cost., comma 3 garantisce la soddisfazione di primarie esigenze del lavoratore, dalla reintegrazione delle sue energie psico- fisiche allo svolgimento di attività ricreative e culturali, che una società evoluta apprezza come meritevoli di considerazione”. In base all’art. 2109 c.c., comma 2, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la mera facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca – al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali – i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Peraltro, allorchè il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia – che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost., e art. 2109 c.c.) – e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute (cfr. Cass. 12 giugno 2001, n. 7951; id. 18 giugno 1988, n. 4198; 2 ottobre 1998, n. 9797). E’ stato anche ritenuto (così Cass. 9 luglio 2012, n. 11462), propendendosi per la natura mista dell’indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall’art. 36 Cost. – ed ulteriormente sancito dall’art. 7 della direttiva 2003/88/CE (v. la sentenza 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti c-350/06 e c- 520/06 della Corte di giustizia dell’Unione Europea) -, ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva…”

Se lo sportello “mangia” il bancomat la banca è responsabile anche dei successivi danni al correntista

Se lo sportello “mangia” il bancomat la banca è responsabile anche dei successivi danni al correntista, è questa la posizione espressa dalla Cassazione.

Vedi la recente sentenza di Cassazione Civile, Sezione I, 19 gennaio 2016, n. 806:
Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari;
infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere

Avvocato dei Consumatori ad Avellino ed Altavilla Irpina

Avvocato dei Consumatori ad Avellino ed Altavilla Irpina

L’ avvocato Fabiola De Stefano fornisce aiuto legale e notizie in materia di contratti, prodotti difettosi, vacanze rovinate, multe, sanità, risparmio, tasse etc., e più in generale sulle tematiche del codice civile e del codice del consumo, ai Consumatori di Avellino e provincia, con uno sguardo particolare alla popolazione di Altavilla Irpina.

Particolari risultati positivi sono stati riportati con riferimento alla materia del Codice della Strada, sia in difesa di Enti Pubblici che di privati cittadini e guidatori, ed in materia di ricorsi avverso contravvenzioni stradali e ricorsi contro autovelox e tutor in Campania.

L’aiuto ai consumatori si estende in ogni materia afferente, compreso ogni ramo del diritto intersecantesi con le vicende del cittadino e del consumatore, ivi compresi pignoramenti, esecuzioni e procedure di sfratto.

Altrettando interessante è la materia che inerisce i debitori e la cancellazione dal registro delle sofferenze della Banca d’Italia.

L’assistenza legale è prestata dal primo grado di giudizio sino innanzi alla Corte di Cassazione.

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Per informazioni e contatti con l’avvocato De Stefano clicca qui oppure usa il form contatti del sito.

Ulteriori sportelli a supporto di chiunque ne avesse bisogno sono lo sportello antiviolenza e quello per i disabili ed i fragili.

La responsabilità del venditore di una automobile difettosa (non conforme al contratto di vendita) ai sensi del Codice del Consumo.

Il Tribunale di Palermo, sez. III Civile, 17/11/2015, n. 6589, affronta il tema della responsabilità del venditore di una automobile difettosa (non conforme al contratto di vendita) ai sensi del Codice del Consumo.
In decisione si statuisce che  il venditore e’ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene: il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, oppure alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
Insomma, il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro.

Condanna dell’Antitrust per Alitalia per il no-show rule

La no show rule consente alla compagnia aerea, quando un passeggero perde il volo d’andata, di cancellare automaticamente anche il volo di ritorno.

L’Antitrust è intervenuta affermando che la condotta consistente nell’annullare il biglietto sequenziale di ritorno o comunque la richiesta di un supplemento di prezzo imposto al passeggero che voglia effettuare il volo di ritorno non avendo fruito della tratta di andata costituisce una pratica commerciale scorretta.

Ad inizio anno è stata perciò condannata Air France (multa di 80 mila euro) anche in relazione alle modalità di comunicazione della stessa norma al momento dell’acquisto online; di recente analoga condanna (320mila euro) l’Antitrust ha comminato ad Alitalia proprio per la pratica commerciale scorretta del no-show rule (v. provvedimento pubblicato sul sito www.agcm.it il 16 novembre 2015).

Se sei un viaggiatore che necessita di assistenza legale per ottenere un risarcimento contattaci o invia una email all’avvocato Fabiola De Stefano.

Scandalo Olio 2015, la nota dell’Antitrust e gli olii interessati

L’Antitrust comunica in data 13 novembre 2015 che sono state AVVIATE SETTE ISTRUTTORIE PER VERIFICARE L’AUTENTICITÀ DEI PRODOTTI CON “OLIO EXTRA-VERGINE”

Si legge nella  nota:
Sulla base delle segnalazioni pervenute da un’associazione di consumatori, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato sette istruttorie per presunte pratiche commerciali scorrette, nei confronti di alcune importanti aziende che commercializzano olio in Italia. Oltre a tre marchi del Gruppo Carapelli (“Carapelli Il frantoio”, “Bertolli Gentile” e “Sasso Classico”), gli altri sono “Carrefour Classico”, “Cirio 100% italiano”, “De Cecco Classico”, “Prima donna Lidl”, “Pietro Coricelli Selezione” e “Santa Sabina”.

Secondo quanto segnalato, a seguito di test condotti dal laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le caratteristiche organolettiche e chimiche dei campioni di olii sottoposti a verifica sarebbero risultate inferiori ai valori previsti per qualificare l’olio come extra-vergine di oliva. Queste condotte, una volta verificate e accertate, potrebbero integrare pratiche commerciali scorrette: le indicazioni riportate sulle etichette e nelle campagne pubblicitarie, per prodotti che non corrispondono alle caratteristiche qualitative dichiarate, sarebbero suscettibili di indurre in errore i consumatori nelle loro scelte d’acquisto.

Se hai subito un qualche pregiudizio oppure se vuoi una consulenza in materia, contattaci

Il Caso VolksWagen: un primo approccio giuridico per i cittadini italiani in possesso di una vettura della casa tedesca.

Colui il quale avesse una vettura con centralina truccata ha, certamente, diritto ad un risarcimento del danno; e ciò dal momento che il proprietario dell’automobile in tali condizioni è in possesso di una vettura di minor valore.

Laddove, invece, la casa madre provvedesse alla rimozione dal veicolo del software incriminato, bisognerà verificare se tale operazione comporti, o meno, un abbassamento delle prestazioni della macchina oppure un abbassamento della categoria Euro; in tali casi, infatti, saremo al cospetto di un danno verosimilmente più consistente.

Coloro i quali, infine, avessero acquistato l’auto ma non avessero ancora ricevuto la consegena del bene, potranno chiedere la risoluzione del contratto di acquisto.

Se sei un acquirente o sei in possesso di una vettura Volkswagen e ti serve una nostra consulenza contattaci pure

Rassegna stampa, se ne parla anche su:

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