non si è obbligati ad accettare il sistema operativo preinstallato nel pc e si può chiedere il rimborso del suo valore

L’originale sentenza della Corte di cassazione (Sez. prima civile dell’ 11 settembre 2014, n. 19161) ha statuito l’acquirente non è obbligato ad accettare il sistema operativo preinstallato nel computer dal produttore, ed anzi può chiedere il rimborso del suo valore laddove decida di non utilizzarlo; ed infatti, “Chi acquista un computer sul quale sia stato preinstallato dal produttore un determinato software di funzionamento (sistema operativo) ha il diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d’uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest’ ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo ad esso specificamente riferibile“.
In caso contrario, infatti, si avrebbero “riflessi a cascata in ordine all’imposizione sul mercato di ulteriore software applicativo la cui diffusione presso i clienti finali troverebbe forte stimolo e condizionamento, se non vera e propria necessità, in più o meno intensi vincoli di compatibilità ed interoperabilità (che potremo questa volta definire ‘tecnologici ad effetto commerciale’) con quel sistema operativo, almeno tendenzialmente monopolista“; la detta dinamica peraltro è stata “fatta oggetto sotto vari profili di interventi restrittivi e sanzionatori da parte degli organismi antritust Usa e della stessa Commissione Ue”.

è tutelata dal diritto di autore anche un’opera non ancora pubblicata

…Il diritto di autore nel nostro sistema fonda anzitutto sul principio di cui all’art. 2575 c.c., secondo il quale formano oggetto del diritto di autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative………, qualunque ne sia il modo o forma di espressione”.

Come è stato osservato da autorevole dottrina, divenuta comune presupposto dei ragionamenti sulla protezione di cui si tratta, oggetto del diritto di autore è la creazione letteraria ed artistica quale bene immateriale, indipendentemente dal fatto che essa costituisca una “sorgente di utilità”. Essa, è considerata dunque quale manifestazione del pensiero dell’autore ovvero è stato scritto “messaggio personale di questo agli altri uomini”. Detta realtà pregiuridica ha condotto la legge al riconoscimento di interessi personali dell’autore, degni di tutela, in relazione all’opera stessa ed alla sua circolazione.

E’ insegnamento altrettanto autorevole, antico e consolidato, secondo il quale tale norma del codice civile ha superato l’atteggiamento prudente della legge speciale chiarendo per l’appunto che l’opera è tutelata, e dunque sussiste, “qualunque ne sia il modo o forma di espressione”. Dunque se è vero che l’edizione di un’opera letteraria toglie ogni dubbio circa la sua esistenza e la sua tutelabilità, ciò non esclude affatto, come ritiene il ricorrente, che opera, ovvero compiuta espressione del suo autore vi possa essere anche prima della edizione. Posto che nell’inedito sussistano i requisiti della concretezza di espressione, e dunque una forma come tale riconoscibile è riconducibile al soggetto autore(Cass. Nn. 15.496 del 2004, 24594 del 2005, 25173 del 2011, citate anche ma non sempre ben intese dalla difesa del ricorrente).

E’ opportuno precisare che l’opera inedita, in conclusione, può essere opera nel senso che in questa sede rileva. Essa non è, per questo, opera incompleta, per quanto, è il caso di chiarire per completezza di ragionamento, anche nell’opera incompleta, ovvero nell’opera che non è giunta al compimento immaginato dall’autore, possono ravvisarsi tanto la creatività quanto la soggettività, nel senso del carattere soggettivamente creativo che l’autore le ha impresso.

La norma dell’art. 185,dunque, laddove afferma che la legge in questione sì applica a tutte le opere di autori italiani e stranieri,” dovunque pubblicate per la prima volta in Italia”, è norma di organizzazione delle tutele del diritto di autore nello spazio. Essa, in definitiva, promette la propria protezione a tutte le opere pubblicate in Italia ancorchè esse possono essere pubblicate anche in altri paesi regolati da norme diverse. Non esclude affatto, con ciò, di tutelare un’opera non ancora pubblicata, ovvero inedita, purchè essa sia per l’appunto come nel caso di specie rileva, dotata del carattere di appartenenza alla letteratura.

Dunque non trovano protezione nell’ambito della legge di cui si tratta, solo quelle idee, e quegli elementi iniziali ovvero embrionali di intuizione e di immaginazione, necessitanti ancora della elaborazione tipicamente autoriale e della integrazione con ulteriori elementi per dare luogo ad opere, per l’appunto compiute in quanti realizzatrici del progetto creativo….

Cass.civ., Sez.I, 19 ottobre 2012 n. 18037

Chiama lo Studio!