Modulo ed Informazioni per rottamare Cartelle di Equitalia

Equitalia ha reso note le modalità di “rottamazione” delle cartelle.

In particolare, la procedura – che si chiama Definizione agevolata ex lege n. 193/2016 – consente di pagare solo le somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per scaricare il modulo per la definizione agevolata clicca qui

A pagina 4 del file troverai anche gli indirizzi email/pec cui inviarlo.

Entro 24 aprile 2017 Equitalia risponderà comunicando l’ammontare complessivo delle somme dovute ed invierà i bollettini di pagamento.

Sulla prescrizione delle cartelle Equitalia: cinque o dieci anni?

La Corte di Cassazione (Cass.civ., sez. VI, Ordinanza n. 12715 del 20/6/2016), facendo chiarezza sui termini di prescrizione della sanzione tributaria ha recentemente chiarito che :

Come affermato da Cass. sez. unite 25790/2009 e ribadito da numerose pronunce successive “il diritto alla riscossione delle sanzioni Ric. 2014 n. 23139 sez. MT – ud. 11-05-2016 -2- amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina specificamente ed in via generale la cosiddetta “actio iudicati”, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dall’art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”; nel caso di specie, ove la definitività della sanzione non discende da provvedimento giurisdizionale irrevocabile, è da ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale di cui al cit. art. 20.

Sul dovere di Equitalia di esibire la cartella esattoriale integrale

A proposito del dovere di Equitalia di esibire la cartella esattoriale integrale, la  Commissione Tributaria Provinciale di Milano Sezione XXV con sentenza del 25 febbraio 2014, n. 3824, ha stabilito che il concessionario per provare il corretto contenuto delle pretese creditorie deve produrre copia della cartella, come previsto dall’art.26, comma 4, del DPR n.602/73.
Ed infatti, la recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione con ordinanza del 30/07/2013 n. 18252 ha statuito che se il contribuente contesta di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale (o comunque di averla ricevuta incompleta) il concessionario non può produrre solo la ricevuta di ritorno della raccomandata ma deve esibire copia integrale della stessa. In pratica secondo la Suprema Corte, la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente abbia ricevuto un plico ma non assolutamente il suo contenuto.

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