Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Il processo penale italiano sintetizzato in quattro battute

Come funziona il processo penale italiano?

Il processo penale italiano è un procedimento giurisdizionale che si svolge dinnanzi a un giudice, con la partecipazione del pubblico ministero, dell’imputato e (talvolta) della parte civile.

Il processo penale ha lo scopo di accertare la responsabilità dell’imputato in relazione a un reato e di irrogare una pena in caso di condanna.

Quali sono le fasi principali del processo penale?

Il processo penale italiano si articola in tre fasi:

  • La fase delle indagini preliminari, che inizia con la notizia di reato e termina con il rinvio a giudizio dell’imputato.
  • La fase dibattimentale, che inizia con il dibattimento e termina con la sentenza di primo grado.
  • La fase di impugnazione, che inizia con l’appello e termina con la sentenza di Cassazione.

Quali sono i diritti della persona sottoposta a procedimento penale?

La persona sottoposta a procedimento penale ha una serie di diritti, che sono garantiti dalla Costituzione e dal Codice di procedura penale e dalla CEDU.

I principali diritti della persona sottoposta a procedimento penale sono:

  • Il diritto di difesa, che comprende il diritto di nominare un difensore, il diritto di essere informata dell’accusa, il diritto di essere interrogata, il diritto di presentare prove e il diritto di essere assistita da un interprete.
  • Il diritto di non autoaccusarsi, che è un diritto inviolabile.
  • Il diritto di un processo equo e imparziale, che comprende il diritto di essere giudicata da un giudice terzo e imparziale, il diritto di essere ascoltata e il diritto di essere assistita da un interprete.

Come nominare un difensore?

La persona sottoposta a procedimento penale può nominare un difensore di fiducia, in qualsiasi momento del processo.

Il difensore è un avvocato.

La persona sottoposta a procedimento penale può anche essere difesa da un difensore d’ufficio, se non ha la possibilità di nominare un difensore di fiducia se non ha soldi ha diritto al gratuito patrocinio.

Come impugnare una sentenza penale?

La sentenza penale può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è un ricorso che può essere presentato dalla parte civile, dall’imputato o dal pubblico ministero.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

In maniera più dettagliata, ecco come funziona ciascuna fase del processo penale italiano:

Fase delle indagini preliminari

La fase delle indagini preliminari inizia con la notizia di reato, che può essere presentata da chiunque abbia notizia di un reato.

La notizia di reato può essere presentata alla polizia, ai carabinieri, alla procura della Repubblica etc.

All’atto della presentazione della notizia di reato, la polizia o i carabinieri avviano le indagini, che hanno lo scopo di raccogliere elementi di prova in relazione al reato.

Le indagini preliminari possono essere svolte dalla polizia, dai carabinieri o dalla Guardia di finanza et similia.

Al termine delle indagini preliminari, il pubblico ministero può chiedere al giudice l’archiviazione del procedimento, il rinvio a giudizio dell’imputato o l’applicazione di una misura cautelare.

Fase dibattimentale

La fase dibattimentale inizia con il dibattimento, che si svolge innanzi a un giudice monocratico o collegiale oppure al giudice di pace.

Nel dibattimento, le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.

Al termine del dibattimento, il giudice pronuncia la sentenza, che può essere di assoluzione o di condanna.

Fase di impugnazione

La sentenza di primo grado può essere impugnata in appello o in Cassazione.

L’appello è proposto al tribunale superiore di corte d’appello.

La Cassazione è proposta alla Corte di Cassazione.

L’appello e la Cassazione hanno lo scopo di verificare la correttezza della sentenza di primo grado.

Conclusione

Il processo penale italiano è un procedimento complesso, che deve garantire i diritti della persona sottoposta a procedimento penale.

È importante conoscere le fasi del processo penale, i diritti della persona sottoposta a procedimento penale e le modalità di impugnazione delle sentenze penali.

Hai bisogno di aiuto in un processo penale, contattaci!

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  • Reato: un comportamento che viola le leggi penali di uno Stato.
  • Imputazione: l’accusa di aver commesso un reato.
  • Indagini: le attività svolte dalle autorità per raccogliere prove in relazione a un reato.
  • Dibattimento: la fase del processo penale in cui le parti presentano le proprie prove e le proprie tesi.
  • Sentenza: la decisione del giudice in un processo penale.
  • Impugnazione: il ricorso presentato contro una sentenza penale.

Avv. Danilo Iacobacci | Penalista Cassazionista | Tra i maggiori esperti di ricorsi per cassazione in materia penale

Danilo Iacobacci, penalista cassazionista, è tra i maggiori esperti di ricorsi per cassazione in materia penale: avvocato Danilo Iacobacci

Lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci è uno studio legale che opera nel campo del diritto penale da circa 20 anni. Lo studio è specializzato nella difesa di persone accusate di reati di ogni genere, dai reati minori ai reati più gravi.

Lo Studio Legale è guidato dall’Avv. Danilo Iacobacci, un penalista cassazionista con una lunga esperienza nel settore. L’Avv. Iacobacci è iscritto all’Albo Speciale dei Cassazionisti e vanta una lunga carriera come avvocato penalista.

Nel corso della sua carriera, l’Avv. Iacobacci ha ottenuto numerosi successi nel campo del diritto penale. Ha infatti ottenuto l’annullamento di numerose condanne in Cassazione, ottenendo così la scarcerazione dei suoi clienti.

L’Avv. Iacobacci è un avvocato penalista altamente qualificato e competente. È un avvocato che conosce a fondo il diritto penale e che è in grado di difendere i suoi clienti con successo.

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I ricorsi per cassazione

Il ricorso per cassazione è un rimedio giuridico che può essere utilizzato per impugnare una sentenza di condanna emessa da un tribunale od una corte di merito. Il ricorso per cassazione può essere presentato solo se la sentenza di condanna è stata emessa in violazione di legge o in difetto di motivazione.

Particolare esperienza è sorta anche con riferimento ai ricorsi per Cassazione in materia cautelare e di ordinanze cautelari di ogni tipo, soprattutto di custodie cautelari in carcere o agli arresti domiciliari.

L’Avv. Iacobacci è un esperto di ricorsi per cassazione. Ha infatti ottenuto l’annullamento di numerose condanne in Cassazione, ottenendo così la scarcerazione dei suoi clienti.

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Diversi sono i reati in cui lo Studio Legale De Stefano & Iacobacci è specializzato.

Lo Studio Legale è specializzato nella difesa di persone accusate di reati di ogni genere, tra cui:

  • Reati contro la persona
  • Reati contro il patrimonio
  • Reati contro la pubblica amministrazione
  • Reati contro la famiglia
  • Reati contro la sicurezza pubblica
  • Reati contro la fede pubblica
  • Reati contro l’ordine pubblico
  • Reati in materia di stupefacenti
  • Reati in materia di associazione a delinquere anche di stampo mafioso

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Riforma Orlando: l’imputato incapace irreversibile

La Riforma Orlando ha disciplinato la situazione processuale dell’imputato incapace irreversibile nel senso di – revocata la eventuale sospensione del processo – pronunciarsi sentenza di n.l.p. o n.d.p., salvo misura di sicurezza.

Ovviamente, laddove l’incapacità venisse meno o fosse stata dichiarata per errore è prevista apposita riproponibilità dell’azione penale.

La geografia degli interventi della riforma Orlando

Dal giorno 3 agosto 2017 sono operative le interpolazioni – c.d. riforma Orlando – al codice penale e di procedura penale.

Volendo tentare – con enorme sforzo – di fare una sintesi dei “luoghi” di intervento, abbiamo la seguente situazione “geografica”.

Nel penale sostanziale:

1.- sono stati modificati i termini di prescrizione dei reati;

2.- è nata una causa di estinzione del reato a seguito del risarcimento danni/riparazione;

3.- sono aumentate le pene per alcuni reati: scambio elettorale politico-mafioso; furto in abitazione e furto con strappo; rapina anche aggravata; estorsione aggravata;

4.- è modificata la disciplina del bilanciamento di determinate circostanze aggravanti (del furto e della rapina).

Nel penale processuale:

1.- una nuova disciplina per gli imputati incapaci irreversibili;

2.- assenso del difensore d’ufficio all’elezione di domicilio presso di sé;

3.- modifica del differimento del colloquio del difensore con l’imputato in custodia cautelare, ristretta solo a particolari gravi reati;

4.- ulteriori diritti informativi per la p.o., circa lo stato del procedimento con relativa informazione in merito;

5.- allungamento dei termini per l’opposizione all’archiviazione, ora venti giorni o trenta per delitti con violenza sulle persone, e furto in abitazione e con strappo;

6.- diversa scansione dei tempi delle indagini preliminari, ed interventi in particolare su: incidente probatorio; durata della fase investigativa; avocazione obbligatoria; archiviazione; vizi del provvedimento archiviativo e relativa impugnazione;

7.- appellabilità della sentenza di non luogo a procedere;

8.- rilevantissime modifiche al giudizio abbreviato; all’applicazione della pena su richiesta delle parti ed al decreto penale di condanna;

9.- struttura normativizzata della motivazione;

10.- disciplina generale delle impugnazioni; dell’appello; reintroduzione del concordato anche con rinuncia ai motivi di appello;

11.- eliminazione della facoltà/diritto per l’imputato di proporre personalmente il ricorso in cassazione e modifiche al procedimento in cassazione stesso;

12.- rescissione del giudicato e competenza che passa alla Corte d’Appello;

13.- modifiche delle disposizioni di attuazione tra le quali l’ordinariarizzazione della partecipazione al dibattimento a distanza in molti casi.

SOS PENALE AVELLINO – Avvocato penalista ad Avellino

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    Il proscioglimento per vizio di mente implica il mancato risarcimento (in sede penale) alla vittima

    Sul punto del mancato risarcimento alla parte civile nel caso di proscioglimento dell’imputato per vizio di mente è intervenuta con articolata recente pronuncia la Corte Costituzionale, v. sentenza n.12/2016, ad avviso della quale:
    …È ben vero che la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, lungi dall’assumere una valenza pienamente liberatoria, postula – allo stesso modo di quella di condanna – l’accertamento della sussistenza del fatto e della sua riferibilità all’imputato, in termini tanto materiali che psicologici: situazione che non rappresenta, peraltro, affatto un unicum, essendo riscontrabile in rapporto ad una serie di altre ipotesi di proscioglimento (al riguardo, sentenze n. 274 del 2009 e n. 85 del 2008).
    Resta, tuttavia, il fondamentale tratto differenziale che, con la sentenza di condanna, la responsabilità penale dell’imputato viene affermata; con la sentenza di assoluzione per vizio totale di mente, viene invece esclusa. Anzi, viene esclusa – in virtù della regola generale dell’art. 2046 cod. civ. – persino la sua responsabilità civile. Il danneggiato potrà conseguire il ristoro del pregiudizio patito unicamente da terzi, ossia dai soggetti tenuti alla sorveglianza dell’incapace, qualora non provino di non aver potuto impedire il fatto (art. 2047, primo comma, cod. civ.). Solo in via sussidiaria – allorché non risulti possibile ottenere il risarcimento in tal modo – il danneggiato sarà abilitato a pretendere dall’incapace, non già il risarcimento, ma la corresponsione di un’«equa indennità», rimessa, peraltro, sia nell’an che nel quantum, all’apprezzamento discrezionale del giudice, sulla base di una comparazione delle condizioni economiche delle parti (art. 2047, secondo comma, cod. civ.)….

    Il difensore non può rinunciare all’impugnazione senza procura speciale se l’imputato è assente

    La Cassazione penale, Sezioni Unite, 24/11/2015, n. 12603, ha statuito che:

    Il difensore, di fiducia o di ufficio, dell’indagato o imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lui proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga

    Eliminata la recidiva obbligatoria

    La Corte costituzionale, sentenza del 23 luglio n. 185, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), limitatamente alle parole “è obbligatorio e,”.

    Ne deriva che non vi sono più casi di recidiva obbligatoria.

    I mancati avvisi all’imputato connesso determinano l’inutilizzabilità della testimonianza

    Le Sezioni Unite penali della Cassazione, sentenza del 29 luglio 2015 n. 33583, chiamate ad intervenire sul se la mancata applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 64, 197 bis e 210 cod. proc. pen. (relativamente alle dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale da chi avrebbe dovuto essere esaminato come teste assistito, in quanto imputato di reato connesso o collegato a quello per cui si procede) determini l’inutilizzabilità, o la nullità a regime intermedio, o la mera irregolarità delle medesime dichiarazioni; hanno statuito i seguenti principi di diritto:
    In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210 co. 6 c.p.p. di imputato di reato conmnesso ex art. 12 co. 1 lett. c) c.p.p., o collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p., l‘avvertimento di cui all’art. 64 co. 3 lett. c) deve essere dato non solo se il soggetto non ha reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell’imputato'(come testualmente prevede il co. 6 dell’art. 210), ma anche se egli abbia già deposto erga alios senza aver ricevuto tale avvertimento.
    In sede di esame dibattimentale ai sensi dell’art. 210 co. 6 c.p.p. o collegato ex art. 371 co. 2 lett. b) c.p.p. a quello per cui si procede, il mancato avvertimento di cui all’art. 64, co. 3 lett. c) determina la inutilizzabilità della deposizione testimoniale.

    SS.UU.: il concomitante impegno professionale del difensore è legittimo impedimento

    L’impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., a condizione che il difensore prospetti l’impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio; con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso.

    Cass., Sez. Unite pen., 2 febbraio 2015, n. 4909

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