La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

La messa in mora incompleta e la mancata consegna del certificato di guarigione non rendono improcedibile la domanda risarcitoria

Cassazione Civile Sez. 6  Ordinanza n. 15445 del 03/06/2021: La richiesta di risarcimento che la vittima di un sinistro stradale deve inviare all’assicuratore del responsabile, a pena di improponibilità della domanda giudiziale ex art. 145 c.ass., è idonea a produrre il suo effetto in tutti i casi in cui contenga gli elementi necessari e sufficienti perché l’assicuratore possa accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta, essendo pertanto irrilevante, ai fini della proponibilità suddetta, la circostanza che la richiesta sia priva di uno o più dei contenuti previsti dall’art. 148 c.ass., qualora gli elementi mancanti siano superflui ai fini della formulazione dell’offerta risarcitoria da parte dell’assicuratore

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile la domanda in ragione del fatto che la richiesta di risarcimento ex art. 145 c.ass. fosse priva di indicazioni circa l’attività lavorativa, il reddito del danneggiato e l’avvenuta guarigione con postumi permanenti, omettendo di considerare che la suddetta richiesta era stata rigettata per ragioni del tutto estranee ai dati asseritamente omessi).

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