Avvocato Divorzista ad Avellino

L’Avvocato Fabiola De Stefano è un esperto avvocato Divorzista del foro di Avellino.

Il Divorzio è il procedimento giudiziario attraverso il quale si giunge alla cessazione degli effetti giuridici del matrimonio.

Presupposti del Divorzio sono la Separazione tra i coniugi ed inizialmente era il decorso di almeno tre anni dall’udienza presidenziale, cioè da quella udienza tenutasi innanzi al Presidente del Tribunale competente, durante la quale il Presidente tenta la conciliazione tra i coniugi e prende, in caso di esito negativo della stressa, i provvedimenti necessari ed urgenti in materia di mantenimento, di assegnazione della abitazione coniugale, e soprattutto, di affidamento e cura della prole.

La legge c.d. sul Divorzio breve (Legge 6 maggio 2015, n. 55) ha apportato notevoli modifiche normativo-temporali; infatti con riferimento alle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio; il termine decorre – come attualmente previsto – dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale, si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine decorre analogamente dalla comparsa dei coniugi di fronte al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Quanto allo scioglimento anticipato della comunione legale, modificato è anche  l’art. 191 c.c. essa si verifica: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati; in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato.

A seguito della Riforma Cartabia vi è la possibilità di presentare domanda contestuale di separazione e divorzio congiunti

La Riforma Cartabia infatti ha previsto la possibilità di una simultanea proposizione di giudizio di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi, prevedendo che le parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie. La succitata norma dispone che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.  A nostro avviso va ritenuto che vi sia la possibilità di proporre il cumulo delle domande anche nel caso di separazione e divorzio congiunti.

De Stefano & Iacobacci Avvocati è uno tra i più noti studi legali nella città di Avellino ad occuparsi in maniera costante ed efficace della materia di Separazioni e Divorzi.
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IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE

IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE

a cura di Danilo Iacobacci

1.- L’udienza dibattimentale minorile.

Le definizioni “alternative” al dibattimento nel processo penale minorile manifestano una palese vantaggiosità; al punto che possiamo dire, senza timore di essere smentiti, che la fase dibattimentale (o, se si preferisce, l’udienza dibattimentale) nel processo penale minorile è relegata ad un ruolo di (forse) meritata marginalità.

Peraltro, per struttura e per funzione la fase dibattimentale è forse la fase processuale più simile a quella parallela ed analoga presente nel giudizio che, invece, si svolge innanzi al tribunale ordinario per l’imputato maggiorenne.

A differenza di ciò che accade nel giudizio ordinario, ove percorrere la più completa via processuale può condurre ad indubbi vantaggi, nel giudizio penale minorile può essere, invece, utile “fermarsi” all’udienza preliminare; e ciò, sia per i possibili “salvagente” normativi e sia, più in generale, per la benevolenza con la quale la magistratura minorile approccia le vicende penali dei giovani che si pongono in contrasto con la norma incriminatrice. E ciò, soprattutto quando il fenomeno delittuoso è estemporaneo e/o occasionale.

Ad ogni buon conto, anche per il giudizio penale minorile il c.d. Dibattimento è la fase del processo finalizzata alla formazione delle prove e caratterizzata da una serie di garanzie difensive rette, più in alto, da taluni principi cardine del sistema penale; per il giudizio minorile questi sono senz’altro: l’oralità, l’immediatezza e concentrazione, ed il noto principio del contraddittorio.

Chiaramente non può parlarsi di dibattimento senza passare per la nozione di istruttoria dibattimentale, ovverosia la fase nella quale v’è l’ammissione delle prove e la loro assunzione e, più in generale, la raccolta di tutti gli elementi di prova (recte: di tutte le prove) necessari a consentire al giudicante di pervenire ad un giudizio sulla penale responsabilità dell’imputato per il fatto-reato contestatogli. In breve, la prova, di regola, si forma nel dibattimento attraverso l’istruttoria dibattimentale, e (nel dibattimento) solo in esito ad essa si perviene alla decisione e solo sulla base delle prove ivi assunte (eccetto le note deroghe legalmente tipizzate, come ad esempio l’incidente probatorio). Leggi tutto “IL DIBATTIMENTO NEL PROCESSO PENALE MINORILE”

I requisiti per vincere un ricorso proposto ex art. 31 d.lgsl. 286/1998 e consentire al genitore clandestino di restare in Italia

Nell’accogliere un ricorso proposto ex art. 31 d.lgsl. 286/1998 il Tribunale per i Minorenni di Napoli ha statuito che per individuare correttamente la portata della norma che si invoca occorre necessariamente definire i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico che consentono al TM di autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare del minore in deroga alle leggi sull’immigrazione. Detta valutazione è demandata caso per caso al giudice specializzato, non richiamandosi a circostanze di fatto preventivamente e rigidamente tipizzabili, e va effettuata sulla base di criteri di massima predefiniti: quali l’età del minore, le condizioni di salute, la presenza o meno dell’altro genitore, l’avvenuto consolidamento di rapporti affettivi e/o sociali nel territorio Italiano, la conservazione di vincoli familiari e sociali nel paese d’origine l’effettivo ed adeguato esercizio del ruolo genitoriale da parte del richiedente.

così Tribunale per i Minorenni di Napoli, 22/7/2016, n. 4141

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se ne parla sulla stampa ai seguenti link:

http://www.ottopagine.it/av/cronaca/86629/clandestina-ad-avellino-storica-sentenza-puo-restare.shtml

http://www.avellinotoday.it/cronaca/sentenza-giovane-madre-ucraina-resta-avellino.html

 

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l’abbreviato ai minorenni spetta al giudice collegiale

la Corte Costituzionale (sentenza n. 1 del 2015) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 458 del codice di procedura penale e dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), nella parte in cui prevedono che, nel processo minorile, nel caso di giudizio abbreviato richiesto dall’imputato in seguito a un decreto di giudizio immediato, la composizione dell’organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)

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