Con una strabiliante sentenza, che stravolge tutte le precedenti pronunce, la Cassazione Civile ha stabilito che (vedi la recentissima Cass. Civ. sez II, n. 9972/2016) la multa è valida solo se l’autovelox è sottoposto a regolare taratura e la prova dev’essere fornita dal Comune e non dall’Automobilista.