la notifica di un atto a mezzo messo comunale non deve violare la privacy

La Cassazione civile (sez. VI, sent. n. 18812 del 5 Settembre 2014)  ha statuito che in caso di mancate cautele nella notifca di un atto sensibile da parte del Comune sussiste responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento illegittimo dei dati personali ai sensi dell’art. 2050 c.c., cioè ai sensi della norma del codice civile sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose. Ed infatti, nel caso concreto posto alla sua attenzione la condotta notificatoria dell’Ente non si è affatto concretata nell’aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ai sensi dell’art. 2050 c.c. Ciò, per l’assorbente ragione che la cautela da osservarsi dal Comune, quale titolare del trattamento di dati personali, nella gestione della pratica amministrativa in relazione al contenuto della violazione contestata, gli imponeva, alla stregua direttamente dell’art. 2050 c.c., di esperire anche, prima di ricorrere ai messi, la notificazione al domicilio eletto.

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