E’ prevalente il diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche

Ad avviso della Corte di Cassazione (Cass.civ., prima sezione,  21/07/2016, n. 15024) a seguito della morte della madre che ha partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza diventa recessivo di fronte al diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche ed ha, pertanto, accolto l’istanza di accesso alle informazioni relative all’identità del genitore biologico, precedentemente rigettata dal giudice del merito.

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