Penalista esperto in White-collar crime e più in generale ogni genere di reato inerente la Pubblica Amministrazione, Società ed Impresa ed i colletti bianchi in generale

Cosa sono in Italia i White-collar crime e più in generale ogni genere di reato inerente la Pubblica Amministrazione, Società ed Impresa ed i colletti bianchi in generale (es. corruzione, peculato, reati societari, etc.)

In Italia, i White-collar crime sono tutti quei reati commessi da persone che occupano posizioni di prestigio e di fiducia nella società, come manager, funzionari pubblici, professionisti, ecc. Questi reati sono spesso caratterizzati da una certa complessità e sottigliezza, e sono spesso difficili da individuare e perseguire.

I reati dei colletti bianchi possono essere suddivisi in diverse categorie, tra cui:

  • Reati contro la Pubblica Amministrazione: corruzione, concussione, abuso d’ufficio, peculato, traffico di influenze, ecc.
  • Reati societari: falso in bilancio, insider trading, manipolazione del mercato, ecc.
  • Reati contro i consumatori: truffa, frode, usura, ecc.
  • Reati fiscali: evasione fiscale, riciclaggio di denaro, ecc.

Alcuni esempi specifici di reati dei colletti bianchi in Italia includono:

  • La corruzione di pubblici ufficiali: consiste nel dare o promettere un vantaggio indebita a un pubblico ufficiale per ottenere un trattamento di favore.
  • Il peculato: consiste nell’appropriarsi di denaro o di beni pubblici da parte di un pubblico ufficiale.
  • Il falso in bilancio: consiste nel falsificare i dati di bilancio di una società per nascondere o gonfiare i risultati economici.
  • L’insider trading: consiste nell’utilizzare informazioni riservate per acquistare o vendere titoli azionari in modo fraudolento.
  • La manipolazione del mercato: consiste nel manipolare i prezzi dei titoli azionari o di altri beni in modo fraudolento.

I reati dei colletti bianchi possono avere un impatto significativo sull’economia e sulla società. Possono danneggiare la fiducia dei consumatori e degli investitori, e possono portare a perdite economiche di grandi dimensioni. Inoltre, possono erodere il principio di legalità e di equità sociale.

Per combattere i reati dei colletti bianchi, è importante rafforzare i controlli e le indagini in questo settore. È inoltre necessario aumentare la consapevolezza di questi reati tra i cittadini e le imprese, al fine di facilitare la loro denuncia.

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sul peculato e sulla rivelazione del segreto di ufficio commessi da personale di Cancelleria

La Cassazione è intervenuta sul peculato e sulla rivelazione del segreto di ufficio commessi da personale di Cancelleria sancendo i seguenti principi di diritto:

Il delitto di peculato è integrato nel momento in cui ha luogo l’appropriazione della “res” o del danaro da parte dell’agente, la quale, anche quando non arreca, per qualsiasi motivo, danno patrimoniale alla pubblica amministrazione, è già comunque lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 cod. pen. che si identifica nella legalità, imparzialità e buon andamento del suo operato.

La disciplina del segreto d’ufficio per l’impiegato pubblico è prevista dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 28, che ha sostituito il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 15, (testo unico degli impiegati civili dello Stato). Tale norma non si limita a disporre l’obbligo di “mantenere il segreto d’ufficio”, ma ne definisce anche l’ambito e l’estensione, specificando che l’impiegato “non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso”.

 così Cass.pen., sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 49133

peculato d’uso se il pubblico agente utilizza illegittimamente per fini personali il telefono

ad avviso di Cass.pen., Sez. un., 20 dicembre 2012 (dep. 2 maggio 2013), n. 19054

la condotta del pubblico agente che, utilizzando illegittimamente per fini personali il telefono assegnatogli per ragioni di ufficio, produce un apprezzabile danno al patrimonio della pubblica amministrazione o di terzi o una concreta lesione alla funzionalità dell’ufficio, è sussumibile nel delitto di peculato d’uso di cui all’art. 314, comma secondo, cod. pen…

….purchè vi sia  l’offensività del fatto, che, nel caso di peculato d’uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della p.a. o di terzi ovvero con una concreta lesione della funzionalità dell’ufficio: eventualità quest’ultima che potrà, ad esempio, assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate da contratto c.d. “tutto incluso”. L’uso del telefono d’ufficio per fini personali, economicamente e funzionalmente non significativo, deve considerarsi, quindi (anche al di fuori dei casi d’urgenza, espressamente previsti dall’art. 10, comma 3, del d.m. 28 novembre 2000, o di eventuali specifiche legittime autorizzazioni), penalmente irrilevante.

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