Grande successo dello studio legale De Stefano & Iacobacci – sentenza storica di assoluzione in materia di reddito di cittadinanza e gioco d’azzardo

Grande successo dello studio legale De Stefano & Iacobacci, l’avvocato Danilo Iacobacci riesce ad ottenere una sentenza storica di assoluzione in materia di reddito di cittadinanza e gioco d’azzardo; assolta l’imputata che aveva movimentato giocate di oltre trecentomila euro pur ottenendo il reddito di cittadinanza.
Ne ha parlato la stampa di tutta Italia:

https://www.corriere.it/cronache/22_ottobre_30/donna-assolta-aver-perso-gioco-pur-avendo-reddito-cittadinanza-ero-ludopatica-ec20b4a0-5847-11ed-9e79-0ca6cc80307a.shtml

Prende reddito di cittadinanza e gioca 300mila euro online: assolta

https://www.ansa.it/campania/notizie/2022/10/29/gioca-on-line-300-mila-euro-e-percepisce-rdc-assolta_aa2e301e-704f-4518-89d1-a7f23f15658d.html

https://www.open.online/2022/10/29/avellino-rdc-scommesse-online-inchiesta-assoluzione/

https://www.mondoprofessionisti.it/graffio/prende-il-reddito-di-cittadinanza-e-gioca-300mila-euro-online-assolta/

https://www.affaritaliani.it/cronache/prende-il-rdc-e-gioca-300mila-online-assolta-tribunale-non-e-reato-823165.html

https://www.avellinotoday.it/cronaca/percepiva-reddito-di-cittadinanza-300mila-euro-scommesse-online-assolta.html

Percepisce il reddito, gioca (e perde) 300mila euro online: assolta dai giudici

Prende reddito di cittadinanza e si gioca i risparmi online: assolta

https://it.finance.yahoo.com/notizie/prende-reddito-di-cittadinanza-e-192128049.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAANueRyXSAHB8SocPKS6MHa2NrNp44dL3g5-gQNCTUN3S9iaLjJe3x_hi1YGi7dU0NBzGK-KM9nY8unOKT4J1orT2ACeUWh9_KyZH_ArjKjmhR-GCrBz9QYvSPnStpoDBfCvl1pmSFIgNT4T2qeZovwTZTT9bjenSKXbWV7Ruucml

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2022/10/29/news/percepisce_il_reddito_ma_gioca_oltre_300_mila_euro_online_assolta-372165218/

https://gds.it/articoli/cronaca/2022/10/29/gioca-on-line-300-mila-euro-e-prende-il-reddito-di-cittadinanza-assolta-23c4f4db-0af9-4e2b-ab71-d518902f4588/

Casalinga prende il reddito di cittadinanza, scoperta a giocare 300mila euro on line: assolta

https://www.ladige.it/attualita/2022/10/29/gioca-online-300mila-euro-e-percepisce-il-reddito-di-cittadinanza-assolta-1.3344981

https://www.lastampa.it/cronaca/2022/10/29/news/gioca_online_oltre_300mila_euro_e_prende_il_reddito_di_cittadinanzaassolta_dal_tribunale_di_avellino-12207879/

https://www.ilmattino.it/avellino/percepisce_reddito_di_cittadinanza_spende_scommesse_300mila_euro_37enne_assolta-7018559.html

L’intervista dell’avvocato Danilo Iacobacci al TG di Telenostra

 

Il servizio sul caso del TG5 con l’intervento dell’avvocato Danilo Iacobacci

Il pornorevenge è reato – art. 612-ter c.p. – 2019

Il 17 luglio 2019 è stato approvato in via definitiva il ddl n. 1200 denominato sulla stampa “codice rosso”

Introdotto tra l’altro l’art 612-ter c.p.:

Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

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La diffamazione tramite social network è aggravata (con le conseguenze in tema di Giudice competente)

L’intervento recente della Corte di Cassazione penale (Cass.pen, sez. I, 2/12/2016, n. 50) ha confermato l’orientamento ad avviso del quale la diffamazione tramite social network è aggravata, con tutte le conseguenze in tema di competenza in capo al tribunale monocratico.

Leggendo la pronuncia, si apprende che: Deve, invero, essere data continuità al principio di diritto, affermato da questa Corte, Sez. 1, nella sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Rv. 264007, secondo cui la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 terzo comma cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l’aggravante dell’uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell’idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche dei social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica, che è quella di incentivare la frequentazione della bacheca da parte degli utenti, allargandone il numero a uno spettro di persone sempre più esteso, attratte dal relativo effetto socializzante.

La circostanza che l’accesso al social network richieda all’utente una procedura di registrazione – peraltro gratuita, assai agevole e alla portata sostanzialmente di chiunque – non esclude la natura di “altro mezzo di pubblicità” richiesta dalla norma penale per l’integrazione dell’aggravante, che discende dalla potenzialità diffusiva dello strumento di comunicazione telematica utilizzato per veicolare il messaggio diffamatorio, e non dall’indiscriminata libertà di accesso al contenitore della notizia (come si verifica nel caso della stampa, che integra un’autonoma ipotesi di diffamazione aggravata), in puntuale conformità all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 595 terzo comma cod. pen. nella diffusione della comunicazione diffamatoria col mezzo del fax (Sez. 5 n. 6081 del 9/12/2015, Rv. 266028) e della posta elettronica indirizzata a una pluralità di destinatari (Sez. 5 n. 29221 del 6/04/2011, Rv. 250459).

Di conseguenza: L’aggravante contestata radica la competenza per materia del Tribunale in ordine al reato di diffamazione, che attrae per connessione quello di minaccia, ex art. 6 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 274 del 2000, ascritto nell’imputazione come commesso con la medesima condotta, diffusiva di messaggi diretti contestualmente e contemporaneamente a offendere entrambi i beni giuridici tutelati dagli artt. 595 e 612 cod. pen.

L’attenuante della collaborazione in materia di stupefacenti puo prevalere sulla recidiva reiterata

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 74/2016 del 7 aprile 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.

Non è reato la selezione degli embrioni malati

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3, lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi di reato la condotta di selezione degli embrioni anche nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e accertate da apposite strutture pubbliche.

Vedi sentenza 229 del 2015

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