De Stefano & Iacobacci è uno Studio Legale esperto in ricorsi per revocazione civile e rimedi dopo il passaggio in giudicato delle sentenze civili
Nell’ordinamento italiano dopo il passaggio in giudicato di una sentenza civile i rimedi straordinari esperibili sono limitati e disciplinati dal codice di procedura civile.
I principali sono:
- Revocazione straordinaria (art. 395 c.p.c.)
La revocazione può essere chiesta nei seguenti casi eccezionali:- Dolo della parte vincitrice ai danni dell’altra parte.
- Falsità di prove o documenti su cui si è fondata la sentenza.
- Errore di fatto manifesto (art. 395 n. 4 c.p.c.), ossia quando il giudice ha supposto inesistente un fatto pacificamente provato o viceversa.
- Ritrovamento di documenti decisivi non utilizzabili prima per cause di forza maggiore.
- Condanna penale del giudice per fatti legati alla causa.
- Opposizione di terzo revocatoria (art. 404, comma 2, c.p.c.)
Può essere esperita da un terzo che non ha partecipato al giudizio ma che è stato pregiudicato dalla sentenza, quando questa è l’effetto di dolo o collusione tra le parti a suo danno. - Ricorso per Cassazione ex art. 395, n. 4 c.p.c.
Se si verifica un errore revocatorio, è possibile ricorrere alla Corte di Cassazione in sede di revocazione straordinaria. - Revisione delle sentenze passate in giudicato in materia di status delle persone (art. 397 c.p.c.)
È possibile solo in materia di stato e capacità delle persone, per esempio in caso di falsità del matrimonio o di riconoscimento di paternità basato su prove false.
Vi sono poi Rimedi costituzionali e sovranazionali
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- Ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per violazione di diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
- Revisione della sentenza in seguito a condanna dell’Italia da parte della CEDU, se il giudizio nazionale è stato ritenuto ingiusto.
V’è poi la Rimessione in termini per cause di forza maggiore, ma solo in situazioni eccezionali.
Vi è infine l’Azione di disapplicazione (in materia amministrativa e tributaria) essa si ha se la sentenza si basa su un atto amministrativo illegittimo, è possibile ottenere la disapplicazione dell’atto in un successivo giudizio.