La Corte Costituzionale, con sentenza n. 74/2016 del 7 aprile 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva reiterata prevista dall’art. 99, quarto comma, cod. pen.
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art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, introdotto dall’art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, è un titolo autonomo di reato
Con sentenza emessa l’8 gennaio 2014 – di cui è stata fornita l’informazione provvisoria – la Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che la nuova formulazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta dall’art. 2 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, configura un titolo autonomo di reato per fatti di lieve entità riconducibili alle altre previsioni contenute nel medesimo art. 73, precisando che il più breve termine di prescrizione di sei anni previsto per tale reato ex art. 157 comma 1 cod. pen., debba applicarsi anche retroattivamente, a norma dell’art. 2, comma quarto, cod. pen.
sulla morte dell’assuntore di sostanza stupefacente
Cass.pen., Sez. IV, 13 dicembre 2013, n. 50557:
La morte dell’assuntore di sostanza stupefacente è imputabile alla responsabilità del cedente, sempre che, oltre al nesso di causalità materiale, sussista la colpa in concreto per violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma che incrimina la condotta di cessione) nonché la prevedibilità e l’evitabilità dell’evento da valutarsi alla stregua dell’agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall’agente reale.
non è guida sotto l’effetto di stupefacenti la sosta in auto
…poiché non è dato sapere se gli agenti abbiano controllato l’autovettura con a bordo il ricorrente e la fidanzata proprio nel momento in cui si fermava, non si può escludere che l’assunzione delle sostanze stupefacenti possa essere avvenuta proprio durante la sosta nell’area di servizio e non prima che l’imputato si fosse posto alla guida dell’auto…
Cass.pen., sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30209
consumo di gruppo di stupefacenti e articolo 75
…il c.d. consumo di gruppo di sostanze stupefacenti, sia nel caso di acquisto in comune sia in quello del mandato all’acquisto collettivo ad uno degli assuntori e nell’originaria conoscenza dell’identità degli altri, continua a costituire, anche dopo le modifiche apportate dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, una ipotesi di uso esclusivamente personale dei partecipanti al gruppo e quindi integra l’illecito amministrativo di cui all’articolo 75 e non già il reato di cui all’articolo 73, comma 1-bis..
Cass.Pen., Sez. Unite, 10 giugno 2013, n. 25401
l’incostituzionalità travolge il giudicato in un caso di circostanze del reato
Il principio generale per cui la declaratoria di incostituzionalità, incidente fin dalla sua originaria vigenza sulla norma penale eliminata dall’ordinamento, rendendola inapplicabile ai rapporti giuridici in corso con effetti invalidanti assimilabili all’annullamento (Corte Cost. sentenza n. 127/1996), rinviene una eccezione in materia penale sino a travolgere lo stesso giudicato (art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953 n. 87: “quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali”)…
….se il ridetto principio è pacificamente applicabile alle sole disposizioni penali sostanziali, deve convenirsi che nella nozione di norma penale sostanziale, può sussumersi ogni ipotesi o situazione in cui “sia stabilita la sanzione penale per un aspetto dell’agire umano, essendo indifferente – da questo punto di vista che la norma disciplini un autonomo titolo di reato o una circostanza del reato (Cassazione n. 26899/2012)”.
per tali ragioni la Cassazione ha annullato, con rinvio, limitatamente al processo di determinazione della pena, la condanna ad un uomo per reati legati agli stupefacenti “affinché in un nuovo giudizio sul punto siano adeguatamente vagliati gli effetti derivanti dalla dichiarata illegittimità costituzionale parziale del divieto previsto dall’art. 69 co. 4 c.p. (Coste. Cost. sentenza n. 251/2012) in correlazione con la attenuante del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 LS. già riconosciuta al ricorrente imputato.
così Cassazione penale sentenza 21982/2013
no alla misura della custodia cautelare in carcere per il tossicodipendente in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza
ad avviso della Cassazione penale (sentenza n. 18969 del 30 aprile 2013) vige il principio che esclude il mantenimento della misura della custodia cautelare in carcere per il tossicodipendente in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che si traducano in un consistente pericolo per la collettività.
Insomma: il mantenimento della misura custodiale deve essere imposto da esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che non coincidono con una normale situazione di pericolosità, ma si identificano in una esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività di tale consistenza da non risultare compensabile rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto tossicodipendente, valutato anche in termini di probabilità.
il solo superamento delle quantità di droga non dimostra lo spaccio
…Va, allora, riaffermata la applicabilità delle comuni regole probatorie anche nella materia della detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, dovendosi escludere che la relativa norma incriminatrice introduce una qualsiasi forma di prova legale, in particolare di presunzione di colpevolezza, come pure talora è stato affermato quale conseguenza della previsione di “dosi medie” individuate per ciascuno stupefacente; il superamento delle quantità predette da parte del detentore di droga non dimostra, di per sè, che la droga sia destinata all’uso di terzi…
Cass.pen., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 48