Avvocato per ricorsi in materia di URANIO IMPOVERITO in favore del militare e dei familiari

Lo studio De Stefano & Iacobacci si occupa della redazione di ricorsi in materia di URANIO IMPOVERITO, al fine di ottenere ogni tipo di beneficio in favore del militare e dei familiari, anche di natura pensionistica.

Con l’ausilio di esperti consulenti, lo studio si adopera ai fini della dimostrazione del nesso di causalità tra l’esposizione all’amianto e le patologie in termini di certezza, quantomeno in termini giuridici, per il buon esito della causa; e ciò, innanzi a qualsiasi AG ivi compresa la Corte dei Conti.

Particolare attenzione è volta all’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’insorgere della patologia collegata alla esposizione; e ciò, ad ogni fine ivi compreso l’ottenimento della c.d. pensione privilegiata ad opera della Magistratura contabile (si pensi ai casi di militari inviati in missione in Kosovo che hanno contratto un LNH).

Analoga attenzione è prestata ai ricorsi volti ad ottenere il duplice beneficio, quale la pensione privilegiata ed il trattamento di attività, cumulo ammesso purché il rapporto lavorativo sia diverso da quello che ha dato titolo alla pensione privilegiata.

Altrettanta attenzione è prestata ai casi di reversibilità della pensione privilegiata in favore della vedova del militare.

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sul dovere della PA di dimostrare la non esposizione all’uranio impoverito o la mancanza di nesso di causalità

Ad avviso delle Giustizia Amministrativa in un acso di militare sottoposto ad uranio impoverito:  E’ indubbio che il ricorrente abbia vissuto in ambiti contaminati e abbia svolto la missione senza le necessarie protezioni ed è fatto notorio che in quegli ambiti è presente l’uranio impoverito: vi è quindi un alto grado di probabilità che la patologia sia insorta a causa dell’esposizione alle polveri sottili e ultra sottili.

L’ Amministrazione non ha dimostrato che l’attività svolta dal ricorrente non comportasse esposizione all’uranio impoverito, ovvero si svolgesse in condizioni “di sicurezza” con l’adozione di forme e sistemi di protezione, considerato che già al momento della prima missione, nel 2006, gli effetti dell’uranio impoverito erano conosciuti. Ne consegue anche la violazione dell’obbligo generale di motivazione, dal momento che il diniego della richiesta del ricorrente non tiene conto della particolare situazione rappresentata al fine di ottenere il beneficio richiesto, né contesta le certificazioni mediche con dati scientifici.

Cosi TAR PIEMONTE SEZIONE PRIMA SENTENZA DEL 6 MARZO 2015

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