viaggiatori a bordo della Costa Allegra hanno senza dubbio subito danni

da www.adnkronos.com apprendiamo che “è previsto intorno alle 5 di domani mattina, ora italiana, l’arrivo della nave Costa ‘Allegra’ a Mahè. Lo rende noto la Guardia Costiera, che informa che sta proseguendo la spola di elicotteri che portano sulla nave generi di prima necessità e che hanno consegnato un piccolo generatore di corrente, per le necessità più impellenti.Intanto una nave militare delle Seychelles sta per trasbordare i tecnici della Costa. Continuano le puntuali comunicazioni dell’equipaggio ai passeggeri, che stanno bene e sono sereni.Costa Crociere comunica in una nota che “la situazione a bordo è regolare, il tempo è buono e non ci sono novità rilevanti da segnalare. L’orario dell’arrivo della nave a Mahè l’1 marzo è soggetto a variazioni in funzione della velocità e delle condizioni meteo marine” “.
Tale episodio ci porta a riflettere sui diritti azionabili dai viaggiatori in sede giudiziale o stragiudiziale.

I viaggiatori a bordo della Costa Allegra hanno senza dubbio subito danni sia di tipo materiale  e sia di tipo morale.
Tra quelli della prima categoria annoveriamo, tra l’altro, il danno vacanza rovinata e quello derivante dalla prestazioni che, benché pagate, non sono state irrogate a causa dell’avaria della nave.
Tra i danni appartenenti alla seconda categoria annoveriamo senz’altro paure e stress collegati all’incendio, alla successiva avaria ed ai conseguenti disagi.
In primis ricordiamo che il contratto di trasporto marittimo è quello in cui la Compagnia si obbliga a trasportare il turista in luoghi predeterminati fornendogli anche accessori nel corso del viaggio (vitto, alloggio, etc.).
La disciplina della responsabilità della Costa la si ritrova – tra l’altro – nel Codice della navigazione agli articoli 408 a 418 (il codice civile subentra nei casi in cui mancasse in tutto od in parte la disciplina di un fenomeno nel diritto della navigazione, insomma ha funzione sussidiaria); normativa cui si somma quella del Codice del Turismo, art. 47: “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.

Nel caso in analisi ci sembrano risarcibili: danno da stress emotivo, perdita della vacanza quale perdita di chance e danno da vacanza rovinata quale pregiudizio materiale come lesione arrecata al bene vacanza.
Perciò a ciascun passeggero ci sembra spettare: il rimborso di quanto pagato per il viaggio non goduto, il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rientro  a casa e per tutte le altre spese vive sostenute a causa del sinistro ed eventuali danni alla salute patiti, nonché il danno da vacanza rovinata.

Quanto ai termini per azionare i propri diritti ci sembra che essi siano: 10 gg. ex Codice del Turismo; ma comunque si può esercitare il diritto di tutela entro 3 anni per ottenere il risarcimento per danni alla persona, e entro 1 anno per danni alle cose.

É vivamente consigliabile conservare documentazione e testimonianze probanti i fatti ed danni per i quali si agisce.

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